Come vedere il tfr maturato sul sito inps dipendenti privati

Come vedere il tfr maturato sul sito inps dipendenti privati

Come faccio a sapere il mio TFR maturato?

Sul sito INPS i dipendenti del pubblico impiego possono controllare online il loro TFR (trattamento di fine rapporto)....Prospetto liquidazione TFR

  1. accedere al sito INPS;
  2. digitare su prestazioni e servizi;
  3. digitare su fascicolo previdenziale del cittadino;
  4. accedere al servizio inserendo le credenziali (SPID o CNS o CIE).

Come viene pagato il TFR dall'inps?

Il pagamento della liquidazione e delle ultime retribuzioni è eseguito dal Fondo di Garanzia entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario.

Quanto tempo ci vuole per avere il TFR dall'inps?

Entro quando si può chiedere il TFR all'INPS? Il diritto ad avere il TFR si prescrive in cinque anni a partire dal momento in cui è terminato il rapporto di lavoro. I cinque anni passano a dieci quando il diritto al TFR è riconosciuto da una sentenza di condanna passata in giudicato (articolo 2953 del codice civile).

Come si calcola il TFR 2020?

Come si calcola il TFR ? Ogni anno si deve dividere la “retribuzione annua” per 13,5 (che in pratica corrisponde al 7,41%) e si ottiene l'accantonamento di quell'anno.

Come viene calcolato il TFR esempio?

Il conteggio del TFR avviene sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione, dovuta per l'anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5. ... Al 31 dicembre il calcolo per l'accantonamento del suo TFR sarà: 25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro (TFR al termine del primo anno di lavoro).

Come vedere il tfr maturato sul sito inps dipendenti privati

Premessa

Nel 2005 Il Decreto sulla previdenza complementare (D.lgs. n. 252 del 2005, art. 8) ha introdotta la facoltà di destinare a scelta le quote di TFR:

  1. a forme pensionistiche complementari
  2. oppure mantenere in azienda il TFR. 

Successivamente nel 2007 si è stabilito che nelle aziende con oltre 50 dipendenti il TFR non potesse restare in azienda, ma dovesse essere versato all’Inps, se già non destinato alla previdenza complementare.

Quindi il TFR può restare in azienda solo nelle aziende fino a 50 dipendenti.

Le fonti normative

Il Fondo di Tesoreria è stato istituito con la legge n. 296 del 2006 all’articolo 1 comma 755. Più precisamente il Fondo è denominato Fondo di Tesoreria INPS (ovvero il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”).

Il Fondo di Tesoreria è stato poi regolamentato con Il decreto del Ministro del Lavoro del 20 gennaio 2007, che ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria INPS.

L’INPS con la circolare n. 70 del 2007 ha infine illustrato le novità  in materia. 

Leggi principali

  1. Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 – art. 8 – Destinazione del TFR;
  2. Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 commi 755 e ss. – Istituzione Fondo di Tesoreria INPS
  3. Decreto del Ministro del Lavoro del 20 gennaio 2007 – Regolamento del Fondo di Tesoreria;

INPS – Messaggi e Circolari

  1. Circolare INPS del 3 aprile 2007, n. 70;
  2. Messaggio INPS del 12 dicembre 2008, n. 27770;
  3. Messaggio INPS del 23 settembre 2009 n. 21062 (artt. 2112 e 1406 cod. civ.)
  4. Messaggio INPS n. 17020 del 2012;
  5. Circolare INPS n. 21 del 2013;
  6. Messaggio INPS del 4 febbraio 2020 n. 413 – Portabilità del Fondo di Tesoreria
  7. Messaggio INPS del 15 luglio 2021 n. 2616
  8. Messaggio Inps del 22 febbraio 2022 n.  851

Le aziende ed i lavoratori interessati al Fondo di Tesoreria

Il Fondo riguarda solo il settore privato e non il settore del pubblico impiego (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Le aziende interessate sono solo quelle con almeno 50 dipendenti. Per le altre aziende il TFR rimarrà in azienda, oppure verrà destinato ad un Fondo di Previdenza Complementare (su richiesta del lavoratore).

I lavoratori interessati al Fondo di Tesoreria sono quelli che non hanno optato per un Fondo di Previdenza complementare, o che si trovino in azienda con meno di 50 dipendenti.

Le due quote del TFR prima e dopo il 1° gennaio 2007

Il Fondo di Tesoreria è operativo solo dal 1° gennaio 2007 (art. 1 co. 756 della l. n. 296 del 2006).

Quindi il lavoratore assunto in precedenza (prima del 31 dicembre 2006) avrà due quote del TFR:

  1. La quota maturata prima del 31/12/06, che rimarrà in azienda (o ad un Fondo complementare, se possibile):
  2. La quota maturata a partire dal 1° gennaio 2007, che invece viene versata al Fondo di Tesoreria.

La prima quota rimarrà comunque a carico del datore di lavoro, mentre la seconda sarà a carico del Fondo di Tesoreria, nelle modalità che vedremo.

Il versamento mensile del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Dal 1° gennaio 2007,il datore di lavoro deve versare tutti i mesi le quote del TFR all’INPS.

Questi pagamenti mensili sono assimilati ai contributi previdenziali, e quindi sono obbligatori e non facoltativi, altrimenti l’Inps può applicare le sanzioni previste per i contributi e utilizzare le stesse procedure in materia di accertamento e riscossione.

La procedura per il pagamento del TFR al lavoratore

Il pagamento eseguito dal datore di lavoro

Abbiamo visto che per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2007, il TFR è composto da due quote.

La quota maturata fino al 2007 era rimasta in azienda e pertanto va pagata necessariamente dal datore di lavoro.

La quota maturata dopo il 1° gennaio 2007 va solo anticipata dal datore di lavoro, che però decurterà subito la somma pagata dai contributi mensili che versa all’INPS per tutti i suoi dipendenti.

Se però la somma da pagare per TFR è superiore alla somma mensile dovuta per i contributi, allora si verifica la c.d. “incapienza”, e quindi si opererà così:

  • il datore di lavoro pagherà solo fino a concorrenza dell’importo mensile dei contributi
  • il saldo verrà pagato direttamente dal Fondo di Tesoreria al lavoratore entro 30 giorni

Questa normativa è stabilita dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2007.

Il pagamento eseguito direttamente dal Fondo di Tesoreria INPS

Cosa avviene nel caso di incapienza del datore di lavoro ?
Si tratta del caso in cui il TFR da pagare supera l’ammontare dei contributi mensili a carico del datore di lavoro.
In questo caso deve pagare direttamente il Fondo di Tesoreria e si deve fare così:

  • Il datore di lavoro deve presentare il modulo FTSE01, inserendo i dati dei lavoratori verso cui si chiede il pagamento dell’intera quota a carico del Fondo;
  • Ogni lavoratore deve compilare e sottoscrivere il modulo FTSE02, che deve essere allegato al modulo presentato dal datore di lavoro;
  • L’azienda deve inoltre indicare: la data di inizio e di fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e l’importo degli accrediti già anticipati.

Questa procedura è prevista con il Messaggio Inps n. 27770 del 12 dicembre 2008, integrato con la circolare n. 21 del 2013.

Le anticipazioni del TFR

Il lavoratore ha il diritto di chiedere l’anticipazione del TFR in presenza dei presupposti di legge (acquisto della prima casa, spese sanitarie, ecc.) in base all’art. 2120 del cod. civ.
Questo diritto permane, ovviamente, anche nei confronti del Fondo di tesoreria INPS.
Le spiegazioni sono contenute nella Circolare Inps del 2007 n. 70, che sul punto così recita:

7.2 Liquidazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

L’articolo 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di accantonamenti effettuati ai sensi del testé citato articolo 2120 del codice civile sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo prevede che: ”le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore”.
Pertanto, la materia delle anticipazioni sul TFR è disciplinata dall’articolo 2120 del Codice Civile, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le predette anticipazioni, come specificato dal citato art. 2, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.

Al riguardo, si riportano i seguenti esempi:

ESEMPIO 1

Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro:        150
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria:      50
Anticipazione (70%):                                                         140

Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.

ESEMPIO 2

Anticipazione concessa per acquisto prima casa
Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro:        100
Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria:      50
Anticipazione (70%):                                                         105
Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.

La portabilità del TFR dal Fondo di Tesoreria ad altro Fondo

Se il lavoratore ha versato il suo TFR ad un Fondo di Previdenza Complementare, avrà diritto alla c.d. “portabilità”, ovvero a trasferire la sua “posizione individuale” ad un altro fondo che gli appare più affidabile e remunerativo. Questo diritto è sancito dall’ art. 14 del Decr. Leg.vo del 2005 n. 252.

Ma questo diritto alla “portabilità” vale anche per il Fondo di Tesoreria ?
No, almeno secondo l’Inps.

Nel suo Messaggio del 4 febbraio 2020 n. 413, l’ Inps scrive che:

“Il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale.
Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti (art. 2110 del codice civile e art. 7 della legge n. 53/2000).
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che l’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria.”

Il Fondo di Tesoreria Inps nelle procedure concorsuali

Nel caso di Fallimento o di altre procedure concorsuali (Concordato, Amministrazione Straordinaria, ecc.), può capitare che l’azienda non abbia più versato mensilmente le quote di TFR, in tutto o in parte.

Cosa succede se l’azienda non ha versato le quote mensili di TFR ?
In questo caso paga ugualmente il Fondo di Tesoreria Inps, che si accolla il rischio del mancato pagamento in virtù del principio generale di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del cod. civ.

Come si chiede il pagamento nel caso di fallimento ?

Chi può presentare la domanda di ammissione al passivo per il TFR ?
Secondo l’INPS, il legittimato ad insinuarsi al passivo solo il Fondo di Tesoreria, e non il lavoratore. 
Invece la Cassazione afferma il contrario, ad esempio con la sentenza n. 12009 del 2018.

Chi presenterà la domanda di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria ?

La domanda verrà presentata dal Curatore del Fallimento o dal Commissario, che dovrà trasmettere la dichiarazione di incapienza al Fondo di Tesoreria, e la modulistica da compilare è quella già vista sopra (modello FTSE01 per la procedura e modello FTSE02 per il lavoratore).

I rapporti fra il Fondo di Tesoreria e il Fondo di Garanzia presso l’INPS

Che succede quando un’azienda non liquida il TFR ai propri dipendenti a causa di fallimento o di altra procedura concorsuale in corso?

Come analizzato nel nostro articolo “Il TFR e il Fondo di Garanzia dell’INPS“, in questo caso il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia. 

Ma quale rapporto si instaura tra il Fondo di Garanzia e il Fondo di Tesoreria INPS, nel caso in cui il datore di lavoro era obbligato al versamento preso il Fondo di Tesoreria?

L’INPS ha chiarito la questione con il messaggio n. 17020 del 2012:

  1. Il Fondo di Garanzia garantisce la quota maturata fino al 31 dicembre 2006;
  2. Il Fondo di Tesoreria liquida l’importo dovuto dal 1° gennaio 2007. 

Va precisato però che se il datore di lavoro non era tenuto al versamento mensile del TFR al Fondo di Tesoreria (perchè aveva meno di 50 dipendenti), allora pagherà tutto il Fondo di Garanzia.

Come si controlla il proprio TFR presso il Fondo di Tesoreria INPS ?

Per controllare il proprio TFR maturato basta andare sul sito dell’INPS e accedere alla propria posizione personale “myinps” mediante il proprio PIN personale o tramite l’identità digitale SPID.

Il controllo del TFR per i lavoratori privati

L’ Inps ha emanato il Messaggio n. 2887 del 25 febbraio 2014

Si deve accedere al sito dell’Inps, nel’area Myinps, e poi si clicca su “servizio consultazione posizione personale da lavoro dipendente”.

Qui si trovano i dati relativi agli anni di lavoro e cliccando sugli anni più recenti si può facilmente verificare l’importo di TFR accantonato in azienda.

Per un comodo video di istruzioni, clicca qui.

Il controllo del TFR per i dipendenti pubblici

Chi vuole consultare il prospetto di liquidazione del Tfr (nonchè TFS) dipendenti pubblici, potrà farlo online sul sito Inps a (novità introdotta a partire dal 1° aprile 2019).

Questa nuova funzionalità è stata introdotta con il Messaggio Inps n. 1033 del 13 marzo 2019.

Gli iscritti alla Gestione pubblica, ai quali è stato erogato il trattamento di fine servizio, nonché quelli cui sarà erogato a decorrere dal 1° aprile 2019 il trattamento di fine rapporto, potranno accedere direttamente al predetto documento dal portale INPS (www.inps.it), mediante l’utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).

La procedura è questa:

  • accedere al sito Inps a questo link (clicca qui)
  • accedere inserendo le proprie credenziali (Pin Inps dispositivo, credenziali Spid)

Il servizio è dedicato ai dipendenti pubblici in regime di TFR/TFS ed è finalizzato alla cessione ordinaria (ai sensi del DPR 180/1950) e alla cessione agevolata (ai sensi DL 4/2019).

Per avere maggiori istruzioni pratiche, con relative schermate, si può consultare questo sito.

Il trasferimento di azienda e la cessione del contratto di lavoro

Accade spesso che il rapporto di lavoro passi da un datore di lavoro ad un altro, senza interruzione del rapporto.
Questo avviene principalmente nei seguenti casi:

  • cessione d’azienda o di un suo ramo ex art. 2112 cod. civ.
  • la fusione per incorporazione
  • cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ.

Per quanto attiene al Fondo di Tesoreria l’Inps ha formulato i suoi chiarimenti nel suo Messaggio del 23 settembre 2009 n. 21062, nonchè nel Messaggio Inps n. 17020 del 19 ottobre 2012

Essenzialmente avverrà questo:

  1. Versamento dei TFR al Fondo: il nuovo datore continuerà a versare al Fondo le quote del TFR dei lavoratori acquisiti, con queste precisazioni:
    1. Se il nuovo datore avesse meno di 50 dipendenti (e quindi non fosse tenuto al versamento). dovrà versare le quote solo per i “nuovi” lavoratori e non per i “vecchi”;
    2. Nelle denunce UNIEMENS all’Inps, sia il datore di lavoro cedente che il cessionario dovranno evidenziare la circostanza del passaggio ed utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T” (Messaggio n.  851 del 22 febbraio 2022).

    3. Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS (Messaggio n.  851 del 22 febbraio 2022).
  2. Pagamento del TFR: il nuovo datore, alla cessazione del rapporto, dovrà provvedere al pagamento dell’intero TFR, e cioè:
    1. quello fisicamente trasferitogli dal cedente (ante 2007)
    2. quello versato dal cedente al Fondo di Tesoreria dopo il 2007;
    3. quello connesso ai versamenti effettuati dal cedente al Fondo dopo il passaggio del rapporto di lavoro.

La mobilità del lavoratore da privato a pubblico

Si tratta di una fattispecie complessa, che l’Inps ha di recente regolato con il Messaggio Inps n.  851 del 22 febbraio 2022, che non sempre appare condivisibile, ma con cui comunque è necessario confrontarsi.

Ne riportiamo qui i brani essenziali.

L’ Inps muove dalla premessa secondo cui “la mobilità ai sensi del citato articolo 30 è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”.

Di conseguenza “le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.”[…].

“I datori di lavoro pubblici interessati, per gli adempimenti di cui sopra, provvederanno sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR”” .[…]

“Si rammenta, inoltre, che il datore di lavoro pubblico, nel caso sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, dovrà richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.

Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.[…].

Si precisa, infine, che per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria potrà essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.[…]

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria si dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

3. Compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico

Nel caso di passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico, quest’ultimo dovrà dichiarare mensilmente il lavoratore trasferito nella specifica sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS,[…].

In ogni caso si dovrà fare riferimento alle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.

Abbiamo già osservato che l’Inps muove da una mera ipotesi di carattere generale, ovvero che via sempre in questi casi la cessione del contratto (senza interruzione).

In realtà l’Inps fa “i conti senza l’oste”, poichè occorrerà invece verificare nel caso concreto se nel passaggio l’ASL ha voluto effettivamente mantenere al lavoratore l’anzianità ed i diritti pregressi, altrimenti queste indicazioni non avranno un riscontro nella fattispecie concreta.

Comunque alla luce di queste istruzioni dell’Inps, occorrerà verificare che il datore di lavoro privato e l’ Ente Pubblico abbia effettivamente utilizzato per i lavoratori in questione “il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.

In difetto sarà evidente che il caso concreto di quei lavoratori andrà diversamente regolato, ovvero con cessazione del rapporto di lavoro privato (con diritto al pagamento immediato del TFR) ed instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l’Ente Pubblico, con anzianità decorrente dalla data del “passaggio” e perdita dei diritti precedenti.

Dove vedere il TFR nel sito INPS?

Per controllare il proprio TFR maturato basta andare sul sito dell'INPS e accedere alla propria posizione personale “myinps” mediante il proprio PIN personale o tramite l'identità digitale SPID.

Come faccio a sapere il mio TFR maturato?

Dove si vede il TFR in busta paga? Il TFR si trova nella parte bassa della busta paga e viene evidenziato sia quanto si è maturato nel mese di riferimento sia quanto è stato accantonato nel tempo. Molto spesso i cedolini riportano anche quanto è stato maturato, a livello di TFR, nell'anno precedente.

Come viene pagato il TFR ai dipendenti privati?

Come si calcola la liquidazione del TFR Per sapere l'esatto ammontare da corrispondere al dipendente devi sommare agli anni di lavoro la retribuzione annua corrisposta al lavoratore divisa per 13,5. Ad esempio, un lavoratore con una retribuzione annua di 20.000 euro lordi accantona ogni anno 1.481,48 euro di TFR.