Con il dottorato di ricerca si può insegnare

Dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca; assenza del conseguimento dell’abilitazione; partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente.

Indice

  • 1 Danno da perdita di chance
  • 2 Obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio
  • 3 Dottorato di ricerca svolto all’estero
  • 4 Ammissione al dottorato: cosa comporta?
  • 5 Riconoscimento servizi prestati contemporaneamente al periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca
  • 6 Obbligo di mantenimento del figlio e conseguimento di una borsa di studio per un dottorato di ricerca
  • 7 Dottori di ricerca: rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici?
  • 8 La disciplina sui percorsi abilitanti e del dottorato di ricerca
  • 9 Il concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
  • 10 Diritto del dipendente pubblico di frequentare corsi di dottorato di ricerca
  • 11 Concorsi per insegnanti: esclusione del titolo di dottore di ricerca tra i requisiti di ammissione
  • 12 Il dottorato di ricerca non è equiparabile all’abilitazione all’insegnamento
  • 13 Procedura per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato
  • 14 Impiego pubblico privatizzato e ammissione al corso di dottorato di ricerca
  • 15 Conseguimento del dottorato di ricerca
  • 16 Esclusione da una scuola di specializzazione
  • 17 Concorsi per insegnanti: possesso della laurea e del dottorato di ricerca
  • 18 Concorsi: il dottorato di ricerca 

Danno da perdita di chance

L’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole (nella specie relativa ad un bando di concorso per il conseguimento di un dottorato di ricerca a cui la ricorrente non aveva potuto partecipare, a causa di un ritardo nella consegna di una lettera raccomandata proveniente dall’Università, la ricorrente avrebbe dovuto fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo).

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, n.5231

Obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio

La borsa di studio a favore di soggetto iscritto al corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, pur essendo pagata in ratei continui e periodici, non ha natura retributiva ma assistenziale, in quanto non viene attribuita all’interessato come sinallagmatico corrispettivo di un servizio da costui svolto nell’interesse dell’istituto erogatore, bensì all’esclusivo e dichiarato scopo di aiutare economicamente il beneficiario durante lo svolgimento di un’attività di studio e di ricerca scientifica.

Inoltre, condizione per il conferimento della borsa di studio non è il conseguimento del dottorato di ricerca, bensì la frequenza e l’attività di studio e di ricerca. Atteso il carattere assistenziale riconoscibile alla loro erogazione deve escludersi ogni obbligo di restituzione delle somme già percepite a titolo di borsa di studio per il corso di dottorato regolarmente e proficuamente frequentato; in caso di perdita del beneficio lo stesso deve essere limitato a quella parte non ancora erogata, posto che la decadenza dal godimento della borsa non può operareex tuncné con riguardo all’intera sua misura.

T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 20/04/2021, n.300

Dottorato di ricerca svolto all’estero

Il dottorato di ricerca svolto all’estero è equiparato ad attività di ricerca svolta in qualità di ricercatore universitario, la quale ha rilevanza ai fini della ricostruzione della carriera; pertanto, non si può discriminare la stessa attività di dottorato di ricerca con trattamenti giuridici opposti.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 26/02/2021, n.344

Ammissione al dottorato: cosa comporta?

Il d.m. n. 45/2013, all’art. 12, comma 1, stabilisce che l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno. Ciononostante, ai dottorandi è consentito l’affidamento di una limitata attività didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.

In definitiva, il testuale riferimento normativo al “periodo” corrispondente al percorso dottorale e non già soltanto a quest’ultimo in quanto tale – unitamente al quadro sistematico e al dato teleologico nel senso di considerare quell’arco temporale come fase di studio, ancorché affiancato da momenti lavorativi – comporta la sua integrale inutilizzabilità ai richiesti fini di ricostruzione di carriera.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 01/12/2020, n.64

Riconoscimento servizi prestati contemporaneamente al periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca

L’art. 103, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 esclude, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento di servizi prestati contemporaneamente al periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca, il quale rileva solo ai fini di quiescenza e previdenza.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 01/12/2020, n.64

Obbligo di mantenimento del figlio e conseguimento di una borsa di studio per un dottorato di ricerca

Il genitore separato è tenuto a concorrere al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica di questo. In tale prospettiva, il conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, “sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”, non è in grado di integrare il requisito della indipendenza economica.

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, n.1448

Dottori di ricerca: rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici?

Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione universitaria, costituendo un titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica, pertanto i dottori di ricerca non rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/09/2019, n.11060

La disciplina sui percorsi abilitanti e del dottorato di ricerca

In tema di iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ad esaurimento, la disciplina sui percorsi abilitanti differisce da quella del dottorato di ricerca, così come da quella per il conseguimento della laurea, trattandosi di discipline distinte, che perseguono finalità diverse.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 13/09/2019, n.10955

Il concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

Il concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è un concorso per soli esami, pertanto la valutazione della prova scritta può basarsi anche solo sulla maggiore o minore pertinenza della prova svolta da ciascun concorrente alla traccia da svolgere, criterio che quindi non necessita di espressa menzione da parte della Commissione giudicatrice.

Pertanto, alcuna norma impone alle Commissioni esaminatrici di apporre segni grafici, note, ecc. sugli elaborati scritti, anche nel caso in cui vengano riscontrate inesattezze e/o errori.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/07/2019, n.8667

Diritto del dipendente pubblico di frequentare corsi di dottorato di ricerca

Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio, conserva il trattamento economico di cui godeva presso l’amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, esclusi solo i compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.

Ad affermarlo è la Cassazione che sottolinea come la finalità della norma che consente ai lavoratori di frequentare corsi di dottorato mantenendo il trattamento economico è quella di incentivare l’arricchimento del bagaglio culturale dei medesimi, i quali però, successivamente al conseguimento del titolo, devono permanere per un periodo minimo di due anni nel posto di lavoro, per consentire all’amministrazione di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi postuniversitari.

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2019, n.15173

Concorsi per insegnanti: esclusione del titolo di dottore di ricerca tra i requisiti di ammissione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2, lett. b), e 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, censurato, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui disciplina, in via transitoria, il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, prevedendo, in particolare, un concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, mancando di prevedere il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso.

La censura si fonda sull’assunto della equipollenza tra il dottorato di ricerca e l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria. Tuttavia, le due situazioni poste a raffronto risultano oggettivamente disomogenee, in quanto esse costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell’ambito della ricerca scientifica, e sono volti all’acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

L’attività didattica è consentita solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Viceversa, ai sensi degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Pertanto, in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all’insegnamento, ciò che rileva è l’avere svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, le cui attività formative costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso”, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.

Corte Costituzionale, 28/05/2019, n.130

Il dottorato di ricerca non è equiparabile all’abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’insegnamento − che attesta il possesso della “capacità didattica” ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati approntati specifici concorsi e corsi come le SISS i TFA e i PAS − che ai sensi del T.U. n. 297/94 nonchè delle leggi n.124/99 e 143/2004 e dell’art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 (attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999 ) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l’inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli e che non può essere riconosciuto a chi possegga il Dottorato di Ricerca all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.

Tribunale Rimini sez. lav., 12/03/2019, n.33

Procedura per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato

L’art. 24, comma 2 della Legge n. 240/2010, nel richiedere il possesso del titolo del dottorato di ricerca « o titolo equivalente » ai fini della partecipazione alle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato, si limita a prevedere un requisito di qualificazione minimo che gli aspiranti ricercatori devono possedere al fine di accedere alle indette selezioni, senza per ciò solo giungere a legittimare l’esclusione di aspiranti partecipanti che, pur non essendo formalmente in possesso di tale requisito minimo generale richiesto, sono in possesso di requisiti di qualificazione superiori, peraltro espressamente contemplati dall’art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, come il requisito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il settore concorsuale di riferimento.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 30/01/2019, n.457

Impiego pubblico privatizzato e ammissione al corso di dottorato di ricerca

In tema di impiego pubblico privatizzato, l’art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, riconosce al dipendente, in caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca, il diritto soggettivo ad essere collocato in aspettativa e a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, senza che abbia rilievo la proroga del termine per sostenere l’esame finale, anche se autorizzata in base al regolamento di ateneo.

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.432

Conseguimento del dottorato di ricerca

Il professore universitario che facilita la carriera universitaria di uno studente, agevolandone il conseguimento della laurea e supportandolo nel conseguimento del dottorato di ricerca, in cambio di incarichi di consulenza conferiti dal padre del ragazzo, dirigente sanitario, non commette corruzione. Almeno così è per la sentenza – della fase cautelare – relativa a un filone d’inchiesta della complessa indagine che ha riguardato l’ex governatore della Basilicata Pittella.

Per la Corte di cassazione, nel caso di specie, manca quella “qualificata probabilità di colpevolezza”, necessaria per giustificare gli arresti domiciliari, che deve basarsi sulla “valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi”.

Cassazione penale sez. V, 26/11/2018, n.14377

Esclusione da una scuola di specializzazione

L’esclusione da una scuola di specializzazione per incompatibilità con il dottorato di ricerca è illegittima. Infatti la lex specialis prevede solo l’incompatibilità con la partecipazione ad altre scuole di specializzazione, salvo integrare sul punto il bando successivo e l’allegato facsimile della domanda.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 27/09/2018, n.1652

Concorsi per insegnanti: possesso della laurea e del dottorato di ricerca

Il mero possesso della laurea e del dottorato di ricerca – e quindi il non conseguimento dell’abilitazione – non è idoneo in astratto a determinare la partecipazione al concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; tuttavia, posto che la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, una volta superato questo, deve ritenersi provata e dimostrata la capacità di insegnare.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/09/2018, n.9368

Concorsi: il dottorato di ricerca 

Considerato che non sussiste una normativa idonea a parificare il dottorato di ricerca all’abilitazione e, inoltre, tenuto conto anche la diversità ontologica fra i due percorsi posti a confronto, deve considerarsi legittimo il provvedimento impugnato, che richiede, ai fini della partecipazione al concorso in esame, l’abilitazione all’insegnamento, alla quale non è parificabile il dottorato di ricerca.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/06/2018, n.6252


Chi fa il dottorato può insegnare?

Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per l'insegnamento nelle scuole? No, il titolo di dottore di ricerca non è equipollente all'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole.

Quanti punti vale il dottorato di ricerca?

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi: 1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12. Si valuta un solo titolo. 2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6.

Che titolo si consegue con il dottorato di ricerca?

Il titolo di Dottore di ricerca (“Dott. Ric.” o “Ph. D.”) è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).

Come funziona concorso dottorato?

Il concorso pubblico per l'accesso al dottorato di ricerca consta, solitamente, di due prove: una prova scritta ed una prova orale a cui si aggiunge, al fine di ottenere il punteggio finale, la valutazione dei titoli (voto di laurea, tesi di laurea, pubblicazioni scientifiche, conoscenza delle lingue straniere, etc.).

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