Intestazione fattura spese funebri amministratore di sostegno

18 Set 2020

Tra le cause di chiusura della pratica di amministrazione di sostegno troviamo, oltre alla revoca del provvedimento, la morte del beneficiario. In entrambi questi casi l’amministratore di sostegno dovrà compiere degli adempimenti finali.

1. Cosa fare quando viene a mancare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

2. A seguito del decesso del beneficiario dell’ADS quali sono gli adempimenti? 

3. L’Amministratore di Sostegno può accedere al conto bancario del beneficiario in caso di decesso di quest’ultimo? 

4. Cosa devono fare gli eredi a seguito del decesso del beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

5. In caso di decesso del beneficiario, cosa succede se l’ADS non presenta nessun resoconto?  

6. Il Giudice Tutelare non risponde al resoconto finale dell’Amministratore di Sostegno?

1. Cosa fare quando viene a mancare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno, nel momento in cui viene a mancare il beneficiario, cessa il proprio incarico, ma prima che il suo ruolo possa definirsi concluso ha il compito di portare a termine alcuni adempimenti in modo tale che il Giudice Tutelare possa dichiarare conclusa la pratica.  

Con la morte del beneficiario l’apertura della successione è immediata, ne segue che – ad accettata, anche tacita, eredità – gli eredi hanno da subito il diritto di disporne essendo subentrati in tutti i rapporti che erano a capo della defunta. 

2. A seguito del decesso del beneficiario dell’ADS quali sono gli adempimenti? 

L’amministratore di sostegno, successivamente al decesso del beneficiario, è tenuto al deposito di una relazione di chiusura dell’Amministrazione di Sostegno, come rendiconto finale.

In suddetta relazione si richiede all’ADS: 

1) Dare conto del decesso del beneficiario; 

2) le attività svolte non ancora rendicontate (in mancanza di un primo rendiconto, vanno riportate tutte le attività svolte dall’apertura dell’amministrazione) 

3) Allegare situazione patrimoniale alla data del decesso del beneficiario.  

Il Giudice Tutelare avrà così modo di valutar l’operato dell’Amministratore e disporre la chiusura della procedura.  

L’Amministrazione di sostegno, anche per quest’ultima pratica, avrà diritto – oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico – di chiedere l’indennizzo a seguito dell’attività svolta.

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3. L’Amministratore di Sostegno può accedere al conto bancario del beneficiario in caso di decesso di quest’ultimo? 

Nel momento in cui avviene la nomina dell’Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare fa chiudere i correnti a nome del beneficiario, intestandoli all’amministratore in modo che abbia una semplice gestione del patrimonio durante lo svolgimento delle sue attività. Quindi, se con il decesso di una persona in grado di intendere e di volere avviene un immediato “congelamento” dei suoi conti, ciò non accade in caso di decesso del beneficiario dell’Amministratore di Sostegno. Ne consegue che l’Amministratore potrà comunque disporre del patrimonio del beneficiario – anche se deceduto –  per adempiere a spese quali la locazione (il c.d. affitto), utenze ed altre eventuali, comprese le spese del funerale. Spese che dovranno essere puntualmente indicate nel resoconto finale.

4. Cosa devono fare gli eredi a seguito del decesso del beneficiario dell’amministrazione di sostegno?

Con il decesso del beneficiario l’amministrazione di sostegno si chiude e non viene comunicato nulla ai parenti, anche se eredi.  

Nel caso in cui gli eredi abbiano desiderio di ricevere copia di tale relazione finale è possibile fare richiesta al giudice attraverso la cancelleria, dove il tribunale competente è quello della residenza del beneficiario venuto a mancare. È possibile mettersi in contatto con la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione chiamando il centralino del Tribunale, che darà indicazioni su come inviare la richiesta al Giudice Tutelare. 

Per avere copia della relazione finale non è necessario l’intervento di un avvocato, in quanto può essere svolta tale richiesta in totale autonomia. 

> Leggi anche: Eredità, cosa sapere riguardo le successioni ereditarie

5. In caso di decesso del beneficiario, cosa succede se l’ADS non presenta nessun resoconto?  

Nel caso in cui l’Amministratore di Sostegno non presenti il resoconto finale, gli eredi del beneficiario hanno il diritto di comunicare al Giudice Tutelare il decesso– che diversamente non ha modo di venirne a conoscenza. Sarà compito del Giudice, una volta ricevuta notizia, chiedere all’amministratore le ragioni di tale mancanza.

6. Il Giudice Tutelare non risponde al resoconto finale dell’Amministratore di Sostegno?

Gli eredi hanno diritto di chiedere copia del resoconto finale depositato dall’Amministrazione di Sostegno al Giudice Tutelare, documento utile al fine di comprendere la situazione economica del beneficiario al giorno del decesso, utile anche per la dichiarazione di successione.  

Tuttavia, anche in mancanza di tale rendiconto, è possibile presentare la dichiarazione di successione, che avrà valenza unicamente fiscale. 

 

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