Questa voce è stata curata da Alexander Bell Show NozioneIl nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante l’imposizione di un prelievo contributivo sulla
retribuzione che viene corrisposta al lavoratore. In generale, vanno a comporre l’imponibile contributivo tutti i redditi di lavoro dipendente, ovverosia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986). La legge peraltro prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa in ogni caso essere inferiore all’importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti e
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all’importo
stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo. La legge individua in modo tassativo le componenti della retribuzione che sono escluse dalla base di calcolo dell’imponibile contributivo. Compensi che concorrono alla determinazione dell’imponibile contributivoLa regola generale è che l’imponibile contributivo si calcoli
tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa.
La legge prevede una disciplina particolare per quanto riguarda i compensi percepiti dal lavoratore per l’attività svolta in
trasferta (art. 51, co. 5, D.P.R. n. 917/1986):
Quanto, invece, alle indennità percepite dai trasfertisti (ovverosia da quei lavoratori che sono tenuti per contratto a prestare la propria attività in luoghi sempre diversi), esse concorrono a formare il reddito imponibile in una misura pari al 50% del loro ammontare. Per quanto riguarda le somme percepite dal lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, la legge
anzitutto prevede che non rientrino nell’imponibile contributivo né le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, né le somme corrisposte al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori. Diversamente, rientrano nell’imponibile contributivo:
Quanto alle somme percepite dal lavoratore per effetto della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento, vale il principio per cui sono assoggettate a contribuzione le somme pagate dal datore di lavoro a titolo di retribuzioni perdute dal lavoratore, mentre sono esenti da contribuzione quelle pagate a titolo risarcitorio. Particolari categorie di lavoratoriPer talune categorie di lavoratori dipendenti, la legge stabilisce modalità di individuazione della
retribuzione imponibile a fini contributivi diverse da quelle ordinarie. Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi, la retribuzione imponibile è determinata secondo le regole ordinarie, fatta eccezione per la previsione di specifici massimali contributivi, che variano a seconda che il lavoratore, al 31 dicembre 1995, abbia o meno maturato un’anzianità contributiva.
Per gli sportivi, invece, sono previsti i seguenti massimali contributivi:
Massimali contributivi sono previsti anche per i collaboratori coordinati e continuativi. In particolare, per questa categoria di lavoratori è previsto che sia assoggettata a contributi la sola retribuzione compresa entro il limite, per il 2012, di 96.149 euro annui. Cosa è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali?L'imponibile previdenziale è dato dalla somma delle competenze tolti malattia, maternità, donazione di sangue e assegni familiari perché corrisposti direttamente dall'Inps e quindi non gravati di altri contributi.
Come si calcola la retribuzione imponibile ai fini previdenziali?Sul tuo cedolino mensile puoi leggere l'imponibile previdenziale su base mensile, ossia su quale somma il tuo datore di lavoro calcola i contributi INPS. Di solito si trova in una casella in basso e trovi scritto proprio Impon. Prev. oppure per intero Imponibile Previdenziale.
Cos'è la retribuzione imponibile in busta paga?L'importo della retribuzione sul quale vengono calcolati, sotto forma di quota percentuale, i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro costituisce il c.d. imponibile contributivo.
Cosa è Esonero L 234 21?234/2021 del 30 dicembre 2021, al comma 121) ha previsto per il solo anno 2022 un esonero contributivo dello 0,8% per i lavoratori dipendenti che abbiano un reddito imponibile mensile massimo di 2.692 euro, compresa la tredicesima, cioè una retribuzione lorda annuale di circa 35mila euro.
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