Indennità di accompagnamento e pensione di invalidità

Cos’è

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

A chi è rivolto

Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.

Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

QUANTO SPETTA

Per il 2020 l’importo dell’indennità è di 520,29 euro.

INCOMPATIBILITÀ

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Domanda

REQUISITI

L’indennità è riconosciuta a chi:

è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;

è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;

è cittadino italiano;

è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;

è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);

ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Per i neo diciottenni rimane l’obbligo di presentare il modulo AP70.

QUANDO FARE DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.

Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, accedendovi con le proprie credenziali. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età, la prestazione riservata agli adulti spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

COME FARE DOMANDA

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Chi prende la pensione di invalidità può prendere anche l'accompagnamento?

L'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità sono compatibili e cumulabili. Non solo: l'indennità di accompagnamento risulta compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

Che differenza c'è tra accompagnamento e pensione di invalidità?

C'è una differenza essenziale tra la pensione d'invalidità e l'assegno di accompagnamento, entrambi riconosciuti a coloro che hanno un'invalidità riconosciuta del 100%. L'assegno di accompagnamento non richiede alcun particolare requisito economico, mentre la pensione di invalidità sì.

Quanto si prende di invalidità e accompagnamento?

Quest'anno sia l'assegno mensile di invalidità che l'indennità di frequenza e la pensione di inabilita' civile valgono 291,98€ al mese contro i 287,09 euro erogati nel 2021 mentre l'indennità di accompagnamento arriva a 525,17€ al mese (rispetto ai 522,10€ del 2021).

Quali pensioni sono cumulabili?

Secondo le leggi attuali, si possono cumulare pensione di vecchiaia e pensione di reversibilità, o pensione di vecchiaia e assegno sociale, che ha sostituito la pensione sociale, o pensione sociale e pensione di invalidità civile.

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