8 categoria tabella a dpr 834 81

Equo Indennizzo

I dipendenti pubblici per i quali la legge n. 214/2011 non ha eliminato la possibilità di presentare idonea domanda di causa di servizio (Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il personale militare, etc.), hanno la possibilità di chiedere il pagamento dell’equo indennizzo, ossia di una prestazione risarcitoria – una tantum - in denaro, concessa al lavoratore.

Il risarcimento è posto a carico dell’Amministrazione a seguito dell’avvenuto riconoscimento da parte della Commissione medica competente, per menomazioni che abbiano prodotto danni permanenti dell’integrità fisica o psichica del lavoratore intervenute a seguito di cause dirette o ricollegabili al servizio svolto.

La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio o successivamente al riconoscimento di quest’ultimo.

Si consiglia di presentare l’istanza congiuntamente alla domanda di causa di servizio onde evitare il decorrere dei termini previsti dalle norme attualmente vigenti.

Qualora l’infermità sia riconosciuta dalla Commissione medica preposta quale dipendente da causa di servizio e sia ascrivibile ad una delle 8 categorie previste dalla tabella A o all’unica categoria prevista dalla tabella B, entrambe allegate al DPR. 30/12/81, n. 834, spetta un equo indennizzo, liquidato in denaro, come di seguito riportato.

Stipendio tabellare percepito all’atto                     X                                          2

della domanda di equo indennizzo                                                    (due volte lo stipendio)

L’importo dell’equo indennizzo sarà ridotto del 25% qualora il dipendente abbia superato i 50 anni di età e del 50% qualora abbia superato il 60° anno di età.

La domanda relativa alla concessione dell’equo indennizzo può essere presentata, entro sei mesi dal decesso, anche dagli eredi del lavoratore ovvero del pensionato.

Cumulo con rendita INAIL

In virtù del fatto che i dipendenti pubblici hanno una doppia tutela (causa di servizio e rendita INAIL), non si può procedere due volte al risarcimento per la stessa patologia o infortunio subito.

In questi casi deve essere dedotto dall’importo di equo indennizzo ciò che il lavoratore percepisce da assicurazioni a carico della pubblica amministrazione.

Cumulo con pensione di privilegio

Qualora le stesse infermità abbiano dato luogo alla concessione della pensione privilegiata, l’equo indennizzo è cumulabile con la pensione solo per il 50%; in questo caso l’Ente che ha liquidato l’indennizzo può chiedere la restituzione del 50% dell’importo erogato a tale titolo.

Indice dei contenuti

  1. Equo indennizzo
  2. Rimborso delle spese di cura e di degenza
  3. Scatto stipendiale per invalidità di servizio
  4. Diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia
  5. Permanenza nello stesso ruolo con mansioni meno gravose
  6. Diritto al transito ai ruoli civili
  7. Possibile riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o di “soggetto equiparato alle vittime del dovere”
  8. Indennizzo privilegiato aeronautico
  9. Ruolo d’onore
  10. Esenzione dal pagamento del ticket sanitario
  11. Diritti connessi alla L. 104/1992
  12. Esenzione dall’obbligo di reperibilità
  13. Cure Termali
  14. Benefici Pensionistici

In sintesi, qui di seguito, i maggiori BENEFICI derivanti dal riconoscimento della causa di servizio per il personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico e Vigili del Fuoco.

1. Equo indennizzo

Consiste in una somma di denaro corrisposta dall'Amministrazione per la perdita dell’integrità fisica (a causa del servizio) rapportata allo stipendio percepito e all’entità dell’invalidità.
L’importo risultante dovuto viene ridotto del 25% se il dipendente ha compiuto i 50 anni di età al momento dell’evento lesivo e del 50% se ne ha compiuti 60.
Inoltre, in caso di concessione della pensione privilegiata per la medesima invalidità, la metà dell’equo indennizzo viene, in ogni caso, recuperata.
Gli appartenenti alle Forze di Polizia, in caso di infermità che non comportino l’inidoneità assoluta (d.P.R. 738/1981), in luogo dell’equo indennizzo possono chiedere l’indennità speciale “una tantum” pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.

2. Rimborso delle spese di cura e di degenza

Tale beneficio spetta per infermità o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative riconosciute dipendenti da causa di servizio. Sono escluse dal rimborso, ad oggi, le spese per cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.

3. Scatto stipendiale per invalidità di servizio

Al personale delle Forze Armate e di Polizia che, in costanza di rapporto d’impiego, ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella Tab. A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

  • 2,50% dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
  • 1,25% dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.

4. Diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia

Quando l’invalidità è riconosciuta dipendente da causa di servizio si ha diritto all’intero stipendio, comprensivo di tutti gli assegni, fatta esclusione delle indennità da lavoro straordinario.

5. Permanenza nello stesso ruolo con mansioni meno gravose

In ipotesi di inidoneità parziale del personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia è prevista la possibilità di permanenza nello stesso ruolo con mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, se l’infermità parzialmente invalidante è dipendente da causa di servizio.

6. Diritto al transito ai ruoli civili

In caso di inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato (per lesioni o infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio) il personale in servizio permanente ha diritto al transito al ruoli civili.

ATTENZIONE! Il personale transitato con invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ha diritto a percepire sia la pensione privilegiata sia lo stipendio derivante dalla nuova attività nel diverso ruolo civile.

7. Possibile riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o di “soggetto equiparato alle vittime del dovere”

Al militare che riporti lesioni o infermità in specifiche attività previste dalla legge ovvero in particolari condizioni ambientali od operative di servizio sono stati progressivamente estesi i benefici assistenziali ed economici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In caso di decesso, i medesimi benefici spettano ai familiari superstiti.

8. Indennizzo privilegiato aeronautico

Si tratta di un beneficio economico aggiuntivo rispetto agli altri previsti in favore dei dipendenti che abbiano riportato lesioni o patologie dipendenti da causa di servizio spettante nel caso di infermità conseguenti ad incidenti di volo.

9. Ruolo d’onore

Gli appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza, collocati in congedo assoluto per inabilità e titolari di pensione privilegiata sono iscritti al c.d. Ruolo d’Onore.
Ciò comporta l’avanzamento ai gradi superiori (sino a 4 promozioni) e la possibilità di richiamo in servizio (previo consenso) compatibilmente con le particolari condizioni fisiche.
Lo stesso personale, decorato al valore militare, civile o con la croce d’onore che abbia un’invalidità, rapportata alla capacità lavorativa, pari almeno all’80%, può, a domanda, essere trattenuto in servizio (o essere richiamato) sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli specifici ordinamenti.

10. Esenzione dal pagamento del ticket sanitario

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio comporta anche una esenzione parziale o totale (rapportata alle categorie di appartenenza) dal pagamento di alcune prestazioni sanitarie, da verificare presso la Regione di appartenenza (competente in materia di Sanità Pubblica).

11. Diritti connessi alla L. 104/1992

Coloro ai quali è stata riconosciuta una dipendenza da causa di servizio ascrivibile alla prima categoria, per equiparazione con i grandi invalidi di guerra, hanno diritto di usufruire dei benefici previsti dalla L. 104/1992 (agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, congedi retribuiti, diritto al prepensionamento, ecc.).

12. Esenzione dall’obbligo di reperibilità

Il Decreto Ministeriale 206/2006 prevede, tra i casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità in occasione di visite fiscali l’assenza dal luogo di lavoro per motivi di salute connessi a infermità per le quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
Con D.P.C.M. n. 206 del 17/10/2017 l’esenzione è stata riservata ai soli titolari di invalidità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascritte ad una delle prime tre categorie della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.

13. Cure Termali

(cfr. L. 412/1991/ L. 638/1983)

Per le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e per le sole  tassativamente previste in specifici elenchi ministeriali, è previsto il diritto alle cure termali. Il periodo di cure viene imputato come periodo di malattie.

14. Benefici Pensionistici

Per infermità dipendenti da causa di servizio.

Maggiorazione dell'anzianità di servizio.

Secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 L. 23.12.2000 n. 388, agli invalidi con infermità ascritte alle prime quattro categorie della tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981, a decorrere dall' 01.01.2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni.

Pensione privilegiata.

La pensione privilegiata spetta al militare in congedo che abbia riportato in servizio e per causa o concausa di esso una menomazione ascrivibile ad una delle otto categorie della Tab. A annessa alla L. 834/1981.
Si chiama "privilegiata" perché viene attribuita a prescindere dall'età del dipendente e dall'anzianità di servizio da questi maturata.
La procedura di riconoscimento del diritto a pensione privilegiata è avviata d'ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta a infermità accertata, in costanza di servizio o all'atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio. In tutti gli altri casi l'iniziativa è a domanda.

Per i dipendenti militari ed i Corpi di Polizia, la legge non richiede il requisito dell’inabilità. Pertanto al personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che riporti una lesione o un’infermità ascrivibile a una delle otto categorie stabilite dalla legge spetta la pensione privilegiata. 

Quanto ammonta la pensione privilegiata?

QUANTO SPETTA L'articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all'importo della base pensionabile (100%) se l'infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.

Chi sono gli invalidi per servizio?

Può essere riconosciuta dipendente da causa di servizio qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata.

Chi ha diritto alla pensione di guerra?

Le pensioni di guerra sono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra.

Che cos'è la pensione privilegiata?

La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti della vittima, venuta a mancare in seguito all'infermità per causa di servizio. Questo trattamento privilegiato risulta quindi reversibile a favore del coniuge e dei figli minorenni.