Chi rilascia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

aggiornamento: 21 marzo 2022

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.

Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio.

Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto (art. 50 l. 89 /1913). Nel caso di successione, può essere richiesto anche da un solo erede.

Presso molti uffici è necessario fissare un appuntamento.

Competenza

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
É competente invece esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato.

Costo

  • Per l’originale che resta in cancelleria:
    1 marca da bollo da € 16,00
  • Per la copia conforme rilasciata con urgenza:
    1 marca da bollo da € 16,00
    1 marca da € 35,40 per diritti di cancelleria
  • Per la copia rilasciata senza urgenza:
    1 marca da bollo da € 16,00
    1 marca da € 11,80 per diritti di cancelleria
  • Presso i giudici di pace i diritti sono ridotti alla metà
  • Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012 le autentiche della firma su dichiarazioni sostitutive di atto notorio effettuate dal Comune NON sono valide e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. AGENZIA DELLE ENTRATE, ENEL,TELECOM ecc).

Cosa sono

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Possono riguardare:

  • Situazioni, fatti, qualità personali , a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
  • Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
  • la conformità di una copia all’originale.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli eredi, deve essere sottoscritta da uno degli eredi (ne è sufficiente uno solo) in presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero

Accettano la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

accettare la dichiarazione sostitutiva è obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per i privati esercenti servizi  di pubblica utilità (es. AGENZIA DELLE ENTRATE,ENEL, TELECOM ecc.)
accettare la dichiarazione sostitutiva è facoltativo per i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell’interessato al controllo dei dati presso l’Amministrazione che li detiene.

Note

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

  • essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
  • essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all’incaricato comunale.

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Diritti del cittadino

Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell’Ente Pubblico e dei privati Gestori di Pubblici Servizi. Se un impiegato della Pubblica Amministrazione non accetta un’autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d’ufficio. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio con firma autenticata rilasciate dal comune sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Controlli

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto.
Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Costi

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono SEMPRE gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata. In caso la dichiarazione debba essere presentata ad un soggetto privato , l’autenticazione della firma è soggetta all’imposta di bollo (€ 16,00)

Dove si richiede la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano devono avere la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d'identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.

Chi rilascia l'atto di notorietà?

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).

Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?

È importante sapere che possono redigere la dichiarazione sostitutiva i cittadini italiani e quelli dell'Unione europea maggiorenni e non interdetti ed enti o associazioni legalmente riconosciuti.

Quanto costa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

ATTENZIONE: questa tipologia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha un costo pari a 16,52 euro. La marca da bollo non deve essere acquistata. L'importo di 16,52 euro è da corrispondere in contanti direttamente all'Ufficiale di Anagrafe allo Sportello.