Chi ha diritto al risarcimento in caso di morte

In caso di morte di una persona in conseguenza di un incidente sul lavoro, incidente stradale, omicidio stradale o responsabilità medica (dunque fatti illeciti)  il risarcimento del danno spetta di regola agli eredi ed ai prossimi congiunti del defunto.

Tralasciando in questa sede i problemi relativi alla responsabilità dell’evento “morte”, ed alla causa “materiale” che ha provocato l’evento (incidente/omicidio stradale, infortunio sul lavoro, responsabilità-malpractice-medica, etc.) quali sono effettivamente le voci di danno risarcibili?

Risarcimento danno per morte: quali sono i danni risarcibili ed a chi spettano

Occorre innanzitutto distinguere tra  danni cosiddetti  a) “jure proprio” e quelli b) “jure hereditatis”.

 I PRIMI (ovvero tra i danni che si producono direttamente nella sfera giuridica del soggetto leso). I secondi sono  quelli invece prodotti nella sfera giuridica del defunto (come ad esempio quelli conseguenti alle sofferenze fisiche subite a seguito del sinistro quando vi è un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e l’evento morte ad esso conseguente), e che dunque appartengono agli eredi.

a.1) Tra i primi va innanzitutto considerato il danno “non patrimoniale” o “morale”, subito dai congiunti, o comunque da coloro che sono legati al defunto da un rapporto affettivo, a seguito della perdita della persona cara, e che consiste nella sofferenza interiore patita dal danneggiato o nel turbamento transitorio dello stato d’animo derivante da un atto illecito.

Mentre inizialmente la giurisprudenza era orientata a legare il risarcimento del danno morale al requisito della convivenza con il defunto, l’evoluzione delle pronunce giudiziali ha portato al riconoscimento del danno morale anche a coloro che, pur non conviventi, possono dimostrare di aver patito una sofferenza “morale” a seguito della perdita della persona cara. Ed in recenti sentenze si è pervenuti a riconoscere il danno anche ai congiunti non conviventi, ed anche, in qualche caso a non parenti, comunque legati al defunto da un dimostrabile e concreto legame affettivo.

Quantificazione del danno morale

I danni morali sono risarciti in “via equitativa” dal Giudice, e vengono risarciti in misura maggiore ai più prossimi congiunti conviventi, ed in misura minore mano mano che il legame affettivo risulta più “sfumato”, in base a tabelle elaborate dai vari Tribunali, ed in particolare dal Tribunale di Milano, che rappresenta il punto di riferimento per questo tipo di quantificazioni. Vengono liquidati in importi anche considerevoli che vanno dalle centinaia di migliaia di euro per i congiunti più prossimi e conviventi, alle decine di migliaia per quelli più “lontani”.

a.2) sono inoltre risarcibili i danni “patrimoniali” subiti dagli stretti famigliari conviventi, che dalla perdita del congiunto hanno subito un danno per la diminuzione patrimoniale conseguente alla perdita dell’apporto economico che il defunto, con il proprio lavoro, forniva alla famiglia.

a.3) vi sono infine come danni diretti, quelle lesioni di natura fisico/psicologica che i prossimi congiunti possono eventualmente subire a seguito del trauma per la perdita, come ad esempio situazioni di stress, o comunque di natura patologica medicalmente accertabili e dimostrabili.

Risarcimento del danno morale jure hereditatis

b) i danni “jure hereditatis” sono invece quelli subiti direttamente dal defunto consistenti di fatto nelle lesioni invalidanti subite a seguito dell’evento, e quelli conseguenti alle sofferenze morali patite, laddove si possa individuare un apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra l’evento lesivo ed il decesso (cd “danno tanatologico”), e che invece non si producono quando il decesso sia “istantaneo” ovvero immediata e diretta conseguenza dell’evento lesivo. Sono risarciti agli eredi (non quindi anche a tutti i congiunti ed alle persone legate da vincoli affettivi al defunto) secondo gli usuali criteri di liquidazione dei danni da lesione personale.

Lo staff dello studio legale di Torino Boetti-Villanis vanta una lunga esperienza in ambito di risarcimenti per danni.

Contatti lo studio legale Boetti Villanis per fissare un appuntamento o ricevere una consulenza legale per problematiche relative al risarcimento del danno in caso di morte a seguito di un fatto illecito

Il risarcimento del danno al familiare per il decesso di un proprio caro è un argomento delicato, considerato che la morte di un congiunto crea grande sofferenza e spesso stravolge l'esistenza di una persona.

In particolare, se la morte di un congiunto avviene in ospedale, addirittura in conseguenza di un errore medico, ciò provoca maggiore sofferenza, alimenta un sentimento di rancore nei confronti del personale medico, ed un sentimento di rabbia e desiderio di rivalsa.

Ci si chiede: chi può chiedere un risarcimento in casi come questo?

In particolare, il convivente di una persona deceduta, può chiedere un risarcimento per la morte del compagno?

Oppure, i nipoti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno per la morte di un nonno o di uno zio?

CHI SONO I SOGGETTI CHE MATURANO IL DIRITTO DI CHIEDERE UN RISARCIMENTO?

Molte persone sono portate a credere che il risarcimento del danno ai familiari conseguente al decesso di un proprio caro sia dovuto solo agli eredi. Ciò è vero, ma solo in parte. Vediamo per quale motivo.

Senza dubbio alcuno, il risarcimento del danno a seguito del decesso di un congiunto spetta personalmente a coloro che la legge riconosce come "prossimi congiunti", in particolare:

  • il coniuge
  • i figli
  • i genitori
  • i fratelli

In realtà, il risarcimento del danno a favore dei familiari per il decesso di un congiunto, ad esempio in conseguenza di un errore medico, non è dovuto solo agli eredi della vittima, ovvero al coniuge, ai figli o ai genitori. Viceversa, il diritto al risarcimento del danno per il decesso di un congiunto è esteso anche ad altri familiari, o ai conviventi, che non hanno ad esempio un legame di tipo matrimoniale, ma che tuttavia sono legate con rapporto affettivo molto stabile e duraturo da poter essere paragonabile a quello di un vincolo matrimoniale. E' importante, tuttavia, sottolineare che non è sufficiente essere prossimi congiunti o conviventi della persona deceduta perchè si configuri il diritto al risarcimento del danno, viceversa occorre un legame effettivo.

Quindi, la semplice convivenza, ad esempio, non è sufficiente, anche se sicuramente è un indizio per qualificare lo stretto rapporto tra il congiunto deceduto e il convivente. Diversamente, è necessario provare, ad esempio, le esperienze di vita insieme, un progetto di vita comune, l'esistenza di un rapporto parificabile a quello matrimoniale. Se consideriamo questo concetto, ciascun familiare superstite, anche se non convivente, può richiedere il risarcimento del danno, purchè dimostri l'esistenza di fondamentali e radicali cambiamenti nella stile di vita del superstite.

Per queste motivazioni, ad esempio, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza il risarcimento in favore dei nipoti per il decesso di un nonno non convivente, e al coniuge anche separato legalmente, sull'onda della pregressa esistenza del rapporto affettivo. Addirittura, tale diritto è stato riconosciuto alla fidanzata non convivente, legata al soggetto deceduto da un rapporto duraturo e da una importante comunanza di vita e di affetti.

RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI DECESSO: QUALI SONO LE "PARTITE DI DANNO" RICHIEDIBILI?

A questo riguardo, gli operatori del diritto fanno una prima importante distinzione, anche se non di immediata comprensione: quella tra danno iure hereditatis e danno iure proprio.

Il danno iure hereditatis è quello originariamente prodotto in capo alla vittima, e poi trasmesso ai suoi eredi: in pratica, questo tipo di danno è quello subito dalla vittima e che, a seguito del decesso, si trasferisce agli eredi. Quindi, il congiunto superstite può ad esempio chiedere il risarcimento del danno biologico consistente nei postumi invalidanti che il danneggiato ha sofferto nel periodo di sopravvivenza tra l'evento che ha provocato le lesioni personali e il momento del decesso.

In tema di danno iure hereditatis, un tipo di danno molto particolare che si può considerare in questi casi è il c.d. danno tanatologico, il quale consiste nelle sofferenze fisiche che il defunto ha patito prima del decesso, ovviamente ritenute degne di considerazione e di tutela. Per la risarcibilità di questo danno molto particolare, devono concorrere:

  • coscienza e lucidità della vittima prima del decesso;
  • percezione della realtà dei fatti;
  • consapevolezza della possibilità dell'evento morte.
  • Il danno iure proprio - ovvero l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali - consiste nel danno direttamente patito dal superstite nella propria sfera personale a seguito del decesso del congiunto.

Vediamo in particolare alcune voci di danno nel risarcimento del danno a favore di un familiare:

  • danno patrimoniale: si tratta di tutte le utilità economiche di cui i prossimi congiunti beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a godere in futuro se il congiunto non fosse deceduto (ad esempio, lo stipendio percepito dalla vittima, il diritto agli alimenti spettanti al congiunto, ecc.). Si può trattare sia del danno emergente che del lucro cessante: il primo si concreta nelle spese sostenute come conseguenza del danno subito, il secondo è il guadagno che il deceduto otteneva dalla propria attività lavorativa, e che si presume avrebbe potuto continuare a beneficiare anche in futuro;
  • danno biologico: tale danno viene risarcito se il patimento causato dalla perdita del congiunto ha creato una lesione alla propria integrità psicofisica. I familiari di una persona lesa, possono patire uno stato di sofferenza soggettiva e un cambiamento peggiorativo della propria salute psichica; tali pregiudizi devono essere risarciti anche quando l'invalidità in capo al congiunto non sia totale;
  • danno parentale: questo è il danno che viene riconosciuto per compensare il dolore e la mancanza patiti per la perdita della persona cara e del rapporto affettivo che legava il defunto e il superstite. Il danno parentale può essere richiesto anche da chi non ha la qualità di erede, purchè vi sia la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. In passato era necessario provare la convivenza con la vittima, ma attualmente, in effetti, è il legame affettiva tra la vittima e il familiare superstite, che deve costante e duraturo. Proprio per tale motivo, si è aperta la possibilità di ottenere un risarcimento in capo ad esempio a zii, nipoti e nonni. Trattandosi di un danno di natura non patrimoniale, è di difficile quantificazione. Tuttavia, sono stati elaborati alcuni criteri ai fini della quantificazione del danno parentale. Tali criteri sono:
  • il rapporto di parentela con la vittima: più prossimo è il superstite e maggiore sarà il danno;
  • l'età della vittima al momento del decesso; più giovane era il defunto e più alto sarà il risarcimento;
  • l'età del congiunto superstite: minore è l'età e maggiore sarà il risarcimento;
  • il rapporto: il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione;
  • la composizione del nucleo familiare: più sono i congiunti dello stesso grado di parentela superstiti, tanto minore verrà considerato il danno patito.
RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL TEMA DEL RISARCIMENTO DOVUTO AI FAMILIARI DELLA VITTIMA

Un concetto da ricordare è che non esiste un diritto automatico al risarcimento del danno da perdita della persona cara.

Essere familiari nel senso tradizionale del termine, non è decisivo per far sorgere il diritto al risarcimento dei danni: il risarcimento può essere richiesto da chi, ad esempio, non ha alcun vincolo formale, in considerazione del significativo rapporto che esisteva tra il familiare superstite e il defunto: si consideri, a questo riguardo, la posizione del figlio di due coniugi separati che vive stabilmente con il compagno della madre, che muore per un incidente stradale, errore medico, o altro evento lesivo.

Viceversa, la richiesta non può essere avanzata da chi, pur legato da un vincolo di parentela, risiede lontano da molto tempo e non ha più avuto contatti con la persona deceduta.

Dunque, è necessario verificare tutte le circostanze esistenti nel caso concreto, al fine di essere sicuri della presenza dei presupposti che portano a maturare il diritto ad un risarcimento.

Trattandosi di materia molto complessa, e in continua evoluzione per le frequenti pronunce giurisprudenziali, è opportuno che un soggetto che si trovi coinvolto in una situazione come quella descritta in questo contributo, consulti un avvocato specializzato nel settore del risarcimento del danno, al fine di comprendere se può vantare il diritto ad un risarcimento per la perdita di un proprio caro.

Quanto paga l'assicurazione in caso di morte?

Risarcimento sinistro stradale mortale
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto
€ 168.250,00
A favore del fratello per morte di un fratello
€ 24.350,00
A favore del nonno per morte di un nipote
€ 24.350,00
Risarcimento incidente stradale mortale: tempi e strategiewww.avvocatowaltermarrocco.it › articoli75null

Chi può chiedere il risarcimento del danno?

La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Il risarcimento dal danno si distingue dall'indennizzo che viene versato nei casi previsti dalla legge quando un comportamento autorizzato dall'ordinamento comporta dei danni per i terzi.

Quando si ha diritto al risarcimento?

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Questa regola è stabilita dall'art. 1223 del codice civile.

Chi sono gli eredi iure proprio?

Il danno iure proprio, invece, è l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto. Si tratta quindi di pregiudizi che si sono verificati nella vita dell'erede.