Il lavoratore a videoterminale ha diritto ad una pausa di

Il lavoratore a videoterminale ha diritto ad una pausa di

Un utente ci chiede:
il lavoratore al videoterminale, da d.lgs 81/08 ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 ore di attività.
In questo momento di pausa il lavoratore non deve staccarsi dal lavoro ma svolgere altra mansione che non comporti l’uso del pc?
Il contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore, può stabilire di fare un’unica “grande pausa” da fare nel momento del pranzo, posticipando per cui la pausa dei 15 minuti ogni 120 minuti di attività?

Le pause oggetto della domanda sono previste all’articolo 175 D.Lgs. 81/2008 che recita:
Articolo 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro

  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
  2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
  5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Le pause, quindi, non possono essere accumulate all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro nè possono essere assorbite dalle pause pranzo, in quanto sono orario di lavoro. Può essere, invece, parzialmente assorbito dalla pausa contrattuale per coloro che lavorano per più di 6 ore.
Si consideri, però, che la pausa è dall’uso del personal computer e non necessariamente dal lavoro. Come confermato anche dalla Cassazione (sentenza n. 2679/2015) il lavoratore può anche essere adibito, in quei famosi 15 minuti, ad attività lavorativa purchè questa non richieda l’uso del personal computer e, aggiungo io, il permanere nella postazione seduta mantenuta fino ad allora. La pausa, infatti, serve anche ad interrompere un processo fisiologico per il quale, a lungo andare, l’operatore tende ad assumere posture sempre meno corrette con il tempo. Inoltre, dovendo dedicarsi ad attività non al PC, l’operatore ne avrà anche un giovamento per quanto concerne l’affaticamento visivo determinato dal visualizzare sempre lo stesso oggetto alla stessa distanza.

Conclusioni: le pause previste per la riduzione dei rischi legati all’uso delle attrezzature munite di videoterminali non possono essere accorpate ma svolgono la loro funzione di riduzione solo se distribuite con costanza ad intervalli di 120 minuti.
Sebbene la contrattazione collettiva possa definire come può avvenire lo svolgimento di queste pause, per la prevenzione dei rischi, si segnala l’importanza di seguire l’indicazione di interruzioni periodiche e non accumulate in determinati periodi della giornata.


In riferimento alla sicurezza dei lavoratori videoterminalisti ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 175, co 1 e 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 176, co. 1, 3, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

• Art. 176, co. 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]

Articolo 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;

2) le modalità di svolgimento dell’attività;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

• Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]


Quando sono previste le pause dal lavoro al VDT?

81/08 stabilisce che il videoterminalista debba tassativamente disporre di una pausa di un quarto d'ora ogni 2 ore di lavoro al PC, proprio affinché possa riposare la vista ed evitare che, nel lungo periodo, possano insorgere dei danni.

Quante pause in 8 ore di lavoro?

Questo significa che il datore di lavoro non può chiederti di fare gli straordinari e saltare la pausa. Insomma, se hai una giornata lavorativa di 8 ore, il datore di lavoro deve garantirti almeno una pausa. In genere, gli accordi prevedono una pausa pranzo che spezzi in due segmenti l'orario.

Cosa si intende per pausa durante l'attività al videoterminale?

Normativa. «ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività». Le modalità delle interruzioni devono essere stabilite dai contratti di lavoro e, in caso contrario, vale la pausa di 15 minuti ogni due ore davanti al computer.

Qual è il periodo minimo di utilizzo che definisce un lavoratore come addetto a videoterminale?

81/08 definisce lavoratorevideoterminalista”, colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.