Dottorato di ricerca per il personale assunto a tempo indeterminato

L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato si applica soltanto al rapporto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 febbraio 2018, n.3096.

Questi i fatti. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva riconosciuto a un insegnante assunto a tempo determinato il diritto a fruire del congedo straordinario per dottorato di ricerca ex art. 52 legge n. 476/1984 e s.m.i. da svolgersi nel periodo 3 settembre 2007-30 giugno 2008 ed aveva condannato l’amministrazione scolastica alla conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza, richiamando a fondamento della decisione il principio di non discriminazione fra assunti a tempo indeterminato e lavoratori a termine ed ha evidenziato anche che l’interesse perseguito dalle norme sul congedo per ragioni di studio non è quello dell’amministrazione ma è riconducibile a diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale.

Non soddisfatto della decisione, il Miur ha proposto ricorso in Cassazione, che lo ha accolto, ritenendone fondati i motivi.

Secondo la Suprema Corte, la garanzia dell’aspettativa, nel caso in esame, è stabilita dalla legge ”a condizione che dopo il conseguimento del dottorato il rapporto di lavoro prosegua per almeno due anni, condizione, questa, in difetto della quale è dovuta la ripetizione degli importi conseguiti. La norma, quindi, nella parte in cui prevede il diritto anche alla conservazione del trattamento economico, non è compatibile con il rapporto a tempo determinato, posto che nel caso di specie quest’ultimo sarebbe scaduto a giugno 2008, ben prima del conseguimento del dottorato di durata triennale”.

Il periodo minimo dei due anni è preordinato al fine di consentire all’amministrazione di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi post-universitari, nell’ottica di un contemperamento del diritto allo studio di quest’ultimo con l’interesse della prima, sicché l’incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) deve essere collegata a una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego, che giustifica la deroga, per il periodo di svolgimento del dottorato, al principio generale di sinallagmaticità.

Del resto, la legge ha stabilito la tendenziale estensione al lavoratore a termine di ogni trattamento riservato ai dipendenti a tempo indeterminato “sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” (art. 6 dlgs. 368/2001).

Che il dipendente debba essere legato all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato si comprende per il fatto che è proprio sulla stabilità che si fonda il contemperamento fra gli opposti interessi in gioco, tanto che è stata prevista come condizione risolutiva del beneficio la cessazione del rapporto stesso, ove intervenuta prima del compimento del biennio. Peraltro – continua la Corte – la non comparabilità delle due situazioni a confronto, rispetto all’aspettativa retribuita, emerge evidente se si considera che, ove si consentisse al dipendente assunto a tempo determinato di fruire del beneficio senza imporre ulteriori condizioni, si finirebbe per legittimare una discriminazione a contrario, perché per il lavoratore a termine, se oggettivamente impossibilitato a garantire la stabilità biennale, non potrebbe mai operare la condizione risolutiva, limitata dal legislatore alla risoluzione del rapporto riferibile alla volontà del dipendente.

Per quanto ci riguarda, abbiamo trovato più convincente la soluzione prospettata dai giudici di merito, in quanto conforme al principio costituzionale di uguaglianza e al diritto allo studio, nell’ottica della elevazione del cittadino e, di riflesso, dell’intero corpo sociale, che risulterebbe menomata da qualsivoglia limitazione, tanto più se operata a danno di soggetti più deboli, come, nel caso di specie, i lavoratori a termine.

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L ’istituto del congedo straordinario per il dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011 Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque  Il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. In altri termini, il dirigente potrà decidere discrezionalmente di concederlo o meno, all’esito di una valutazione che tenga conto di interessi contrapposti. Ai fini della concessione del congedo, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al dirigente scolastico. La richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato. 

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Pertanto, se il dottorato è senza borsa di studio oppure se il dottorando vi rinuncia, l’interessato avrà diritto al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (anche nel caso di Dottorati indetti da Università straniere).

Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, tali somme dovranno essere restituite (a meno che il dipendente si dimetta volontariamente per assumere servizio in altro ente rientrante nella pubblica amministrazione). Nel caso in cui, invece, il dottorato è con borsa di studio il trattamento economico da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale il dottorando presta servizio, cessa.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.

Il MIUR con la Circolare n. 15/2011 ha precisato che “l’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ovviamente compresi anche gli insegnanti di religione,  il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.

Come funziona il dottorato senza borsa?

La metà dei posti messi a concorso sono coperti da una borsa di studio, ma il dottorato di ricerca può svolgersi anche senza borsa. Nel primo caso, il dottorando percepirà un compenso annuale per l'intera durata del percorso accademico. Inoltre, sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie.

Quanti dottorati si possono fare?

Posso conseguire un secondo Dottorato? , non c'è nessuna limitazione. Tuttavia la borsa di dottorato può essere ricevuta solo una volta nella vita (cioè se viene ricevuta anche solo per un breve periodo di tempo non se ne potrà più ricevere un'altra).

Cosa succede se rinuncio al dottorato?

La rinuncia agli studi comporta l'estinzione dell'intera carriera di dottorato e l'interruzione dell'eventuale borsa percepita. Per ragioni connesse alle procedure di pagamento della borsa è possibile presentare domanda esclusivamente tra il 15 e il 30 di ogni mese e la rinuncia varrà dal 1° del mese successivo.

Cosa si fa in un dottorato di ricerca?

Durante gli studi, il dottorando ha la possibilità di: partecipare o tenere, in qualità di relatore, seminari; seguire corsi per dottorandi; sospendere, interrompere o chiedere la proroga del proprio percorso (solo per 1 anno e senza percepire la borsa di studio, nel caso in cui la percepisca).

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