Pignoramento non iscritto a ruolo risarcimento danni

01 Luglio 2022
Pignoramento non iscritto a ruolo risarcimento danni

1. Dal 22 giugno 2022 il regime della fase introduttiva del pignoramento presso terzi cambia, richiedendosi degli ulteriori adempimenti perché il pignoramento, pur ritualmente compiuto, possa conservare i suoi effetti.

L’art. 1, 32° comma, l. 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega al Governo per, tra l’altro, “l’efficienza del processo civile”, ha infatti introdotto due nuovi commi nell’art. 543 c.p.c., il 5° ed il 6°[1], che sanciscono la perdita (totale o parziale, a seconda dei casi) di efficacia del pignoramento compiuto, laddove il creditore procedente non provveda, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, a notificare “al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura”, nonché a depositare “l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione”, con la successiva precisazione che “la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”. Disposizioni, appunto, divenute operative, ai sensi del 37° comma del citato articolo, dal 22 giugno 2022 ed applicabili alle espropriazioni presso terzi iniziate da quella data[2].

Ora la necessità di informare il debitore e i terzi pignorati della sopravvenuta inefficacia del pignoramento era già prevista, disponendo l’art. 164-ter, 1° comma, disp. att. c.p.c. che, “qualora il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo mediante atto notificato”. Ed anche in quella norma era sancito che “in ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge”.

Invece di intervenire su questa disposizione – sicuramente non particolarmente felice[3], ma migliorabile[4] – il legislatore del 2021 ha preferito dettare una previsione specifica per il pignoramento presso terzi[5], senza neppure curarsi di coordinare la nuova disciplina con quella preesistente, che è stata lasciata immutata, compreso il riferimento ai terzi in essa contenuto, nonostante non abbia più ragion d’essere, attese la nuove disposizioni contenute nel novellato art. 543 c.p.c. (norme speciali e quindi prevalenti su quella generale dell’art. 164-ter, 1° comma, disp. att. c.p.c.)[6].

Peraltro, a prescindere dai rilievi sulla tecnica legislativa, ormai sempre più negletta, quel che va segnalato è il radicale cambio di prospettiva con riguardo all’espropriazione presso terzi. Mentre in precedenza l’inefficacia del pignoramento era conseguente alla mancata iscrizione a ruolo nei termini di legge (con un mero obbligo, foriero di responsabilità, ove non rispettato) di dare notizia di questo evento al debitore e ai terzi, adesso sono stati introdotti dei nuovi adempimenti formali[7] a carico del creditore procedente, a pena di inefficacia del pignoramento: a tale soggetto fa infatti carico, se vuole evitare la perdita di efficacia del pignoramento, non più soltanto l’onere di procedere all’iscrizione a ruolo, ma anche quelli, ulteriori, di notificare al debitore e ai terzi l’avviso dell’intervenuta iscrizione a ruolo, con i relativi dati, nonché di depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione; e ciò, per entrambi questi adempimenti, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.

È fuor di dubbio, dunque, che la posizione del creditore pignorante si è fortemente appesantita: da un (doveroso) obbligo di informativa circa il venir meno del pignoramento, ma privo di incidenza sulla procedura esecutiva, già conclusasi con la mancata iscrizione a ruolo, com’era nel quadro dell’art. 164-ter, 1° comma, disp. att. c.p.c., si è passati alla situazione attuale, la quale – sotto l’apparenza di un mero dovere informativo – impone due nuovi adempimenti, prima inesistenti, al pignorante; adempimenti la mancanza di ognuno dei quali è causa di autonoma inefficacia del pignoramento. Insomma, un cambiamento non di carattere “cosmetico”, ma di sostanza, della cui necessità, nei termini introdotti dal legislatore del 2021, è lecito dubitare.

Mentre sarebbe stato ragionevole e possibile rendere più stringenti gli obblighi posti dall’art. 164-ter, 1° comma, si è preferito aggravare gli obblighi che fanno capo al pignorante, il quale è chiamato ad una sorta di corsa ad ostacoli, neppur perfettamente coordinati tra loro, quando si consideri che il termine minimo di comparizione nel pignoramento presso terzi continua ad essere, ai sensi dell’art. 543, 3° comma, c.p.c., di dieci giorni, quello per l’iscrizione a ruolo di trenta giorni decorrenti dalla riconsegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, dell’atto di pignoramento notificato (art. 543, 4° comma, c.p.c.), mentre per gli adempimento dell’art, 543, 5° comma, c.p.c. rileva la data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento (id est, non inferiore a dieci giorni): insomma, un vero e proprio guazzabuglio.

2. Al di là di queste considerazioni, vediamo di ripercorrere gli adempimenti richiesti al creditore dal nuovo 5° comma dell’art. 543 c.p.c.

Il dato da non perdere di vista è rappresentato dall’udienza indicata per la comparizione nell’atto di pignoramento, in quanto termine entro il quale devono essere compiuti oltre all’iscrizione a ruolo, ma anche i nuovi adempimenti posti dal detto 5° comma.

Ne consegue che un creditore avveduto, nonostante la previsione dell’art. 543, 3° comma, c.p.c., avrà convenienza ad indicare la prima udienza di comparizione con una dilazione assai più ampia di quella di legge: solo così potrà continuare a profittare, per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, dell’intero termine di trenta giorni previsto dall’art. 543, 4° comma, c.p.c., che diversamente sarebbe, indirettamente, ma indiscutibilmente, “compresso” dall’esigenza di notificare l’avviso di cui al 5° comma dell’art. 543 c.p.c. entro la data indicata nell’atto di pignoramento per la comparizione. Se poi si considera che, dopo aver depositato la nota di iscrizione a ruolo, il creditore dovrà notificare al debitore e ai terzi l’intervenuta iscrizione a ruolo (la quale, dipendendo dalla cancelleria, non rientra nella disponibilità del creditore), con l’indicazione del numero di ruolo della procedura, appare chiaro che anche per queste attività dovrà essere immaginato un adeguato spatium temporis, soprattutto quando la notificazione non possa essere compiuta direttamente dall’avvocato del creditore tramite posta elettronica certificata, ma debba avvenire tramite il servizio postale o a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Da effettuare, infine, sempre entro l’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, l’ulteriore attività del deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’espropriazione.

Insomma, il primo effetto del nuovo 5° comma dell’art. 543 c.p.c. è quello di comportare un “rallentamento” dell’espropriazione, per permettere al creditore di compiere i nuovi adempimenti richiesti senza rischiare l’inefficacia del pignoramento compiuto.

Quanto alla notificazione, non v’è dubbio che quella al terzo pignorato debba avvenire nel luogo in cui allo stesso è stato notificato il pignoramento, a meno che lo stesso non abbia già provveduto a trasmettere la propria dichiarazione (da effettuarsi, anch’essa, nel termine – peraltro ordinatorio – di dieci giorni) tramite posta elettronica certificata, caso in cui riterrei che la notificazione vada effettuata a questo indirizzo o, comunque, presso il difensore del quale il terzo si è avvalso per rendere la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Per quanto concerne il debitore, ferma la possibilità di notificare l’avviso dell’intervenuta iscrizione a ruolo nel luogo dove è già stato notificato il pignoramento, mi sembra condivisibile l’opinione[8] secondo la quale tale notificazione può validamente avvenire nella cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione, quando il debitore non abbia provveduto ad effettuare l’elezione di domicilio nei luoghi previsti dall’art. 492, 2° comma, c.p.c. Se invece l’elezione di domicilio è stata effettuata, la notificazione dovrà essergli indirizzata, in via esclusiva, ivi.

Un aspetto più problematico discende dalla scissione temporale che si può verificare talvolta nella notificazione, tra la richiesta di effettuazione della stessa all’ufficiale giudiziario e la sua effettuazione da parte di questo soggetto; o, ancora, in talune forme di notificazione, in cui il perfezionamento avviene strutturalmente in un momento successivo al momento di effettuazione, come, ad es., nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale. Si è osservato[9] che in queste ipotesi sarebbe necessario il perfezionamento della notificazione entro l’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, argomentando dal (nuovo) 6° comma dell’art. 543 c.p.c., laddove dispone che “in ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia stata effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”. Soluzione che si imporrebbe con riguardo al terzo pignorato, mentre potrebbe non valere nei confronti del debitore esecutato.

La suddetta conclusione non appare, però, convincente. Per quanto la previsione del 6° comma dell’art. 543 c.p.c. possa apparentemente confortare l’anzidetta tesi, l’argomento non sembra sufficiente per ritenere che nella fattispecie ci si debba discostare da quello che ormai costituisce un principio generale in materia di notificazione, incentrato sul diverso momento di perfezionamento per il richiedente e il destinatario. Mi sembra che, dal punto di vista esegetico, sia preliminarmente necessario domandarsi – fermo il principio generale della scissione degli effetti della notificazione[10] – se la previsione della seconda parte del 6° comma dell’art. 543 c.p.c. non possa essere intesa in un senso diverso da quello che la vorrebbe idonea a sovvertire tale principio. Conclusione sicuramente possibile, dovendosi intendere la suddetta previsione del 6° comma non come una (inutile) reiterazione di quanto già previsto al comma precedente, ma indicativa del fatto che il debitore e, soprattutto, il terzo pignorato possano ritenersi liberi dagli obblighi che su di loro gravano a seguito dell’intervenuto pignoramento quando abbiano acquisito aliunde contezza della mancata notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo.

Ciò consente, a mio parere, di dare un significato alla previsione in questione (che riecheggia quella contenuta nell’ultima parte del 1° comma dell’art. 164-ter disp. att., peraltro dettata per un contesto del tutto diverso, come si è visto), senza pretendere che valga a sovvertire, nella specie, i principi che reggono la materia delle notificazioni.

Se si accoglie questa conclusione, il creditore avrà ritualmente adempiuto ai propri obblighi con la richiesta, entro l’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, della notificazione dell’avviso di intervenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con l’indicazione del numero di ruolo[11]; e con il conseguente deposito nel fascicolo dell’esecuzione[12]. Qualora la notificazione dell’avviso dovesse non perfezionarsi, sarà onere del creditore, per evitare la perdita di efficacia del pignoramento, procedere al completamento del procedimento notificatorio senza indugio, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali[13].

L’ultimo profilo di cui darsi carico è se la notificazione al terzo e al debitore abbiano analoga rilevanza onde evitare l’inefficacia del pignoramento o possa ritenersi che determinante sia soprattutto la notificazione dell’avviso fatta al primo soggetto, mentre debba riconoscersi un minor rilievo a quella per il debitore[14].

La necessità della notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo, oltre che al terzo, al debitore, è stata criticata argomentando dal diverso ruolo processuale da attribuirsi ai citati soggetti[15]. Anche volendo condividere questi rilievi (cosa di cui non sono affatto terzo, come dirò infra, al § 5), difficile è concludere che alla mancata notificazione dell’avviso dell’iscrizione a ruolo al debitore esecutato possa non seguire l’inefficacia del pignoramento. La previsione letterale dei nuovi commi dell’art. 543 c.p.c. non legittima una differenza di trattamento tra le due ipotesi. Se anche la situazione potesse giustificare una loro differenziazione, ciò non è avvento e l’interprete non può che prenderne atto.

In conclusione, la notificazione dell’avviso dell’intervenuta iscrizione a ruolo deve avvenire sia al terzo che al debitore e la sua eventuale mancanza anche ad uno solo di tali soggetti è destinata a provocare identicamente l’inefficacia del pignoramento, essendo insuperabile la lettera della legge che parifica, ai fini della notificazione in questione, debitore e terzo.

Discorso diverso, naturalmente vale se la notificazione sia avvenuta, oltre che al debitore, solo a taluno dei terzi pignorati. In questo caso la situazione è normata positivamente, sancendosi che l’inefficacia del pignoramento è circoscritta ai terzi che non siano strati destinatari della notificazione dell’avviso.

Nulla si dice, invece, per il caso di espropriazione promossa cumulativamente contro più debitori, ma la soluzione non mi sembra possa essere differente da quella prevista per i terzi: il pignoramento perderà efficacia con riguardo al debitore che non sia stato destinatario della notificazione, mentre procederà regolarmente con riferimento al debitore che sia stato notiziato dell’iscrizione a ruolo.

3. Come si è visto, non è sufficiente notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di iscrizione a ruolo entro la data fissata per l’udienza di comparizione nell’atto di pignoramento per evitare l’inefficacia di tale atto, dovendosi anche provvedere, entro l’anzidetto termine, al deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Questo ulteriore adempimento ha suscitato delle perplessità nei commentatori, che l’hanno ritenuto eccessivamente rigoroso e si sono sforzati di darne una lettura restrittiva.

Così taluno ha ritenuto che, “nonostante la disposizione si riferisca espressamente alla necessità di deposito, mi pare possa ritenersi assolto l’obbligo anche quando il creditore depositi l’avviso notificato in sede di udienza, salvo provvedere in un momento immediatamente successivo ad integrare l’incombenza mediante il deposito telematico”[16]. Secondo altri, considerato che la previsione in questione è stata dettata in relazione all’esigenza del giudice dell’esecuzione di “verificare la perdurante operatività del vincolo nei confronti del terzo e di adottare le determinazioni conseguenti”, non si giustificherebbe “la declaratoria di inefficacia un eventuale mero ritardo nel deposito dell’avviso”[17], quando questo avvenga comunque all’udienza di comparizione parti, ancorché differita rispetto a quella indicata nel pignoramento.

Sicuramente la prima soluzione appare condivisibile (purché l’udienza sia quella indicata nel pignoramento, senza, quindi, differimento) in una prospettiva di tutela sostanziale dei diritti delle parti, mentre più perplessi lascia la seconda.

Se da essa è difficile dissentire de iure condendo, lascia dubbiosi in iure condito.  Di fronte alla norma oggi vigente, che è perentoria nel ricollegare la perdita di efficacia del pignoramento al mancato deposito dell’avviso entro la data dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di pignoramento, sembra difficile potersene discostare a favore di una soluzione, ancorché “teleologicamente orientata”[18], trovando la discrezionalità dell’interprete un limite insuperabile nella lettera della legge, quando essa è, come nella specie, inequivoca.

4. L’inefficacia introdotta dalla modifica dell’art. 543 c.p.c. non richiederà un provvedimento formale qualora non vi sia stata l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione aperta dal pignoramento presso terzi e quindi neppure il conseguente avviso: del procedimento non vi sarà traccia negli atti del tribunale e non si giungerà neppure all’udienza. In simili casi gli effetti dell’inefficacia sono destinati a prodursi, di norma, senza necessità di un provvedimento che ne dia atto.

Qualora invece, l’espropriazione sia stata iscritta a ruolo, ma il pignoramento sia divenuta inefficace per il mancato avviso dell’iscrizione a ruolo o per il mancato deposito di tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione, un provvedimento del giudice dell’esecuzione appare necessario, dovendosi porre termine ad un procedimento pendente. In questo caso il giudice provvederà con ordinanza, d’ufficio, senza necessità di sollecitazione di parte, a dichiarare l’inefficacia e a porre termine al procedimento.

Analogamente si prospetterà la necessità di un provvedimento formale che dichiari l’inefficacia quando ricorra l’ipotesi disciplinata dal 6° comma dell’art. 543 c.p.c., di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi, regolarmente iscritto a ruolo, ma rispetto al quale è mancata la notifica ad uno o più terzi dell’avviso di iscrizione a ruolo o il rituale deposito di detto avviso. In questo caso l’inefficacia sarà dichiarata limitatamente ai mancati destinatari dell’avviso, mentre il procedimento continuerà nei confronti del debitore e dei terzi rispetto ai quali siano regolarmente avvenuti gli adempimenti di cui al 5° comma dell’art. 543.

Se queste considerazioni non paiono discutibili, più dubbio è il rimedio da utilizzare qualora sorga controversia in merito alla pronunzia del giudice (o alla mancata dichiarazione di inefficacia). In particolare si è osservato che l’inefficacia dovrebbe “essere dogmaticamente costruita nei termini di una fattispecie di estinzione tipica del processo esecutivo conseguente ad una inattività «qualificata» ex art. 630 c.p.c.”. Ciò in quanto, “essa consegue all’inadempimento da parte del creditore di un obbligo – la notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo – che rappresenta un adempimento necessario per la prosecuzione del processo esecutivo, trattandosi della condizione per la persistente vigenza dell’obbligo di custodia da parte del terzo”[19]. Dal che la conseguenza dell’applicazione delle forme del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. avverso l’ordinanza che abbia pronunciato in argomento; ma ciò limitatamente all’esecutato, mentre il terzo pignorato – in quanto soggetto che non è parte del processo esecutivo – dovrà avvalersi dell’opposizione agli atti esecutivi[20].

Simile conclusione non convince. La giurisprudenza, infatti, è ormai costante nell’affermare che nei cosiddetti casi di “estinzione atipica”, contro il provvedimento di chiusura anticipata, improcedibilità o improseguibilità il rimedio utilizzabile è rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi, non dal reclamo dell’art. 630 c.p.c., rispetto al quale si esclude, anzi, la possibilità di conversione nell’opposizione formale[21]. Nella fattispecie il provvedimento che dichiara l’inefficacia del pignoramento per la mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo o per il suo mancato deposito, con conseguente chiusura (totale o parziale) del processo esecutivo, ne dichiara appunto la chiusura anticipata, avendo il pignoramento perduto, per motivi sopravvenuti, i suoi effetti.

D’altra parte, le attività di cui al 5° comma dell’art. 543 non sembrano concretare un atto di impulso, necessario per la prosecuzione del processo esecutivo, come richiesto dall’art. 630 c.p.c.: se questi sono gli atti necessari per provocare il passaggio del processo esecutivo ad una successiva fase, simile caratteristica difetta nelle attività previste dal 5° comma predetto, le quali sono meramente informative, ancorché rigorosamente sanzionate. Né è possibile equipararle all’iscrizione a ruolo[22], trattandosi di adempimenti del tutto diversi dalla stessa (come prova la circostanza che l’inefficacia di cui al 5° comma dell’art. 543 c.p.c. può verificarsi anche se l’iscrizione a ruolo sia regolarmente intervenuta).

Da ultimo, anche il fatto che il terzo pignorato – secondo i sostenitori della tesi qui criticata – non possa avvalersi del reclamo, ma debba ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi, induce a ritenere che questa debba costituire il rimedio sempre utilizzabile quando la dichiarazione di inefficacia (o la sua mancata pronuncia) vengano ritenute erronee dalle parti dell’espropriazione presso terzi o dal debitor debitoris in essa coinvolto.

Tutte queste considerazioni, dunque, mi pare debbano condurre alla conclusione che il rimedio da esperire è sempre l’opposizione agli atti esecutivi.

5. In chiusura si impone una valutazione della novità normativa cui sono dedicate queste brevi note[23].

Una prima considerazione è relativa al fatto che la modifica valorizza la posizione del debitore rispetto a quella del creditore.

Si è osservato che “la ratio complessivamente perseguita è quella di semplificazione dell’attività demandata al terzo pignorato, in special modo quanto alla verifica della persistenza o meno degli obblighi di custodia a proprio carico”[24]. In realtà si tratta di una prospettiva erronea. Basta considerare, per convincersene, che il terzo pignorato non ha alcun particolare interesse a vedere cessare anticipatamente gli obblighi di custodia cui è assoggettato, ma è il debitore che vi ha interesse, per poter nuovamente disporre delle somme o delle cose pignorate presso il terzo.

A ben vedere, anzi, la modifica in questione crea potenzialmente dei problemi al terzo pignorato, come in tutti i casi nei quali si demanda a questo soggetto di valutare se i suoi obblighi di custodia siano ancora vigenti o, invece, cessati.

È chiaro che, se il venir meno degli obblighi di custodia posti dall’art. 546 c.p.c. consegue ad un provvedimento del giudice, il debitor debitoris, una volta che vi si attenga, non può incorrere in responsabilità, ma ben diversa è la situazione quando egli sia chiamato a valutare autonomamente se la sua custodia permanga o meno. In simili situazioni, ogni errore di valutazione rischia di ripercuotersi sul terzo, che, a seconda dei casi, potrà essere chiamato a pagare due volte, se ritiene erroneamente liberate le somme pignorate, o a risarcire i danni provocati dal suo rifiuto di renderle disponibili all’esecutato, nel caso inverso.

È dunque un travisamento della realtà ritenere che la modifica del 2021 possa essere dettata nell’interesse del terzo; essa, in realtà, mira a salvaguardare gli interessi del debitore. Naturalmente, anche i diritti del debitore esecutato vanno tutelati. Quel che lascia perplessi è il bilanciamento con i contrapposti interessi del creditore procedente (portatore – non dimentichiamolo – di un diritto insoddisfatto nei confronti del debitore, inadempiente ai propri obblighi) che sembra pendere a sfavore del pignorante.

La sanzione della perdita di efficacia del pignoramento, per la mancata informativa circa l’iscrizione a ruolo, è estremamente severa e probabilmente eccessiva, non solo in sé, ma in particolare considerato che l’interesse del debitore, contrapposto a quello (insoddisfatto) del creditore, è di acquisire nuovamente e al più presto la disponibilità dei propri beni pignorati, nonostante questi siano istituzionalmente destinati all’adempimento delle obbligazioni assunte (art. 2740 c.c.) e, nella specie, inadempiute. Insomma, tra chi certat de damno vitando e chi de lucro captando, la scelta legislativa sembra essere stata a favore del secondo. Il che non può non lasciare perplessi.

La seconda considerazione è che la modifica in esame minaccia di allungare i tempi del processo esecutivo. Il creditore avveduto fisserà, infatti, l’udienza di comparizione con una congrua dilazione rispetto al momento della notificazione del pignoramento, dilazione che finirà con somigliare a quella previsto dall’art. 163-bis c.p.c. Dal che un generalizzato aumento dei tempi dell’espropriazione presso terzi, che sino ad oggi si caratterizzava per la sua celerità, quanto meno se aveva ad oggetto dei crediti.

Quindi, con buona pace dell’art. 543, 3° comma, c.p.c. – disposizione voluta dai conditores negli anni 40 del secolo scorso in ragione della celerità che doveva caratterizzare il processo esecutivo e che continua a rimanere immutata, nonostante sia ormai una vuota previsione – l’espropriazione presso terzi richiederà oggi tempi più lunghi: un altro effetto della riforma probabilmente non adeguatamente valutato.

Infine, il tasso di formalismo dell’espropriazione presso terzi si è ulteriormente accresciuto, con l’introduzione degli adempimenti posti dall’art. 543, 5° comma, c.p.c., che, si noti, non esistono nelle altre espropriazioni. La nostra espropriazione, insomma, tende a diventare sempre più complessa a causa di formalismi sicuramente non indispensabili.

L’impressione è che anche questo profilo non sia stato adeguatamente considerato.

Insomma, e conclusivamente, una riforma ricca di molte ombre e con poche luci, nonostante il suo inserimento in una legge che ha di mira “l’efficienza del processo civile”.

[1] Il cui tenore è il seguente: “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento” e “qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

[2] Dovrà quindi tenersi conto della data di notificazione del pignoramento, atto iniziale dell’espropriazione. Ci si può chiedere se, a questo proposito, sia necessario che l’atto sia stato notificato a tutti i suoi destinatari o se sia sufficiente la notifica anche solo a taluno di essi, soluzione a mio avviso preferibile perché il pignoramento inizia a produrre i suoi effetti con la ricezione da parte del singolo destinatario. Non rileva, invece, che la data fissata nel pignoramento notificato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia fissata successivamente al 22 giugno 2022.

[3] In proposito cfr. Felloni, Questioni controverse sulla cessazione dell’obbligo di custodia del terzo pignorato, in corso di pubblicazione sulla Rass. esec. forzata.

[4] Ad esempio sanzionando la mancata comunicazione, essendo il limite della norma generalmente colto, appunto, nella mancanza di sanzione: in proposito v. Colandrea – Mercurio, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi, in questa Rivista, § 5.

[5] Applicandosi la previsione dell’art. 164-ter, 1° comma, disp. att. c.p.c. anche al pignoramento mobiliare diretto ed immobiliare: in proposito cfr. Vanz (Saletti – Vincre), Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, pp. 102 e 210.

[6] Non mi sembra condivisibile l’affermazione della Relazione redatta dalla Commissione Luiso (consultabile in www.giustizia.it), secondo la quale la nuova “previsione mira a completare il disposto dell’articolo 164-ter disp. att. c.p.c.”. Infatti, una volta che il pignoramento abbia perso efficacia per il fatto sopravvenuto della mancata comunicazione dell’iscrizione a ruolo (che travolge il pignoramento anche se ritualmente iscritto a ruolo), non è dato immaginare quale interesse potrebbero avere debitore e terzo pignorato ad essere informati del fatto, ormai irrilevante, della mancata iscrizione a ruolo.

[7] Conf. Tedoldi, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVII, in Giustiziainsieme.it, § 13; Crivelli – Mercurio, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo, in Riv. esec. forzata, 2021, 1044.

[8] Condivisa dalla generalità dei commentatori: oltre a Tedoldi, op. loc. citt., e Crivelli – Mercurio, op. cit., 1046, nt. 67, v. Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi, ne ilCaso¸ § 8; Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.3.

[9] Barale, L’avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi, cit., § 4.

[10] Sull’operare di tale principio v., per tutti, Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477, in Foro it., 2003, I, 13, con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei terzi; Corte Cost., 23 gennaio 2004, n. 28, in Giur. it., 2004, 939, con nota di Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta.

[11] Questo dato mi sembra indispensabile per la validità dell’avviso, ex art. 156, 2° comma, c.p.c., potendosi solo tramite il numero di ruolo avere la possibilità di accedere al fascicolo del procedimento espropriativo.

[12] Si tratta di soluzione già ammessa dalla giurisprudenza, nel giudizio di cognizione, con riferimento alla c.d. iscrizione a ruolo “con velina”: Cass., 7 novembre 2018, n. 28411, in De Jure; Cass., 19 settembre 2017, n. 21671, ivi.

[13] Cfr. Cass, Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352, in Riv. dir. proc., 2010, 1201, con nota di Gozzi, Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione della notificazione. Conf., da ultimo, Cass., 29 marzo 2022, n. 10142, in De Jure; Cass., 4 gennaio 2022, n. 115, ivi; Cass., 26 novembre 2011, n. 36933, ivi; Cass., 3 dicembre 2018, n. 31136, ivi.

[14] Così Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.3, secondo i quali l’omessa o la ritardata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore non dovrebbe essere causa d’inefficacia del pignoramento.

[15] Colandrea – Mercurio, op. loc. citt.

[16] Barale, op. cit., § 6.

[17] Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.2.

[18] Così, invece, Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.3.

[19] Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.4.

[20] Così ancora Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.4.

[21] Così la costante giurisprudenza: da ultimo v. Cass., 18 marzo 2022, n. 8905, ne IlCaso.it; Cass., 6 aprile 2022, n. 11241, in questa Rivista.

[22] Così Colandrea – Mercurio, op. cit., § 7.4.

[23] Che ha suscitato reazioni contrastanti negli interpreti. In senso fortemente critico v., ad es., Tedoldi, op. loc. citt, ma anche Fabiani – Piccolo, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) della giustizia civile. Note a prima lettura, in Giustiziainsieme.it, § 4.3, osservando che sembra “eccessivamente punitiva, come già rilevato dal parere formulato dal CSM … la sanzione dell’inefficacia del pignoramento”. In senso favorevole alla riforma v., invece, Colandrea – Mercurio, op. cit., § 6 (pur proponendo una serie di interpretazioni correttive, di cui si è dato conto in precedenza).

[24] Colandrea – Mercurio, op. cit., § 6.

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Cosa succede se il pignoramento non viene iscritto a ruolo?

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato.

Quando decade il pignoramento?

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

Quando un atto di pignoramento è nullo?

Il pignoramento eseguito a seguito di un precetto non regolarmente notificato è nullo e ne deve essere disposta l'estinzione. Il vizio di notifica del precetto preclude al debitore la possibilità di attivarsi al fine di evitare l'inizio della procedura esecutiva.

Cosa vuol dire iscrivere a ruolo un pignoramento?

In generale, l'iscrizione a ruolo è l'atto con il quale si crea il primo contatto tra le parti e l'autorità giudiziaria. Nello specifico, il Cancelliere provvede ad annotare su un apposito registro, il Ruolo Generale, per ciascun anno e in ordine cronologico, i procedimenti per i quali si è richiesta l'iscrizione.