In base al quadro normativo vigente, il datore di lavoro, prima di procedere all'assunzione di un candidato, pu� richiedere allo stesso di fornire il proprio Certificato Penale, acquisibile presso il Casellario Giudiziale, nel quale vengono riportate le condanne penali definitive a carico di una persona.
La richiesta del Certificato Penale per uso assunzione o lavoro viene formulata al candidato nei casi in cui lo stesso vada a ricoprire mansioni che prevedono il contatto diretto e abituale con minori, particolari attivit� lavorative che comportano la gestione di ingenti somme di denaro, il contatto con oggetti di valore o con informazioni riservate.
Come richiedere il Certificato Penale uso lavoro
Tale documento pu� essere richiesto presso il Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica, direttamente dal soggetto interessato, da un terzo munito di delega, oppure, come indicato nei paragrafi sottostanti, anche dal datore di lavoro.
Normative di Riferimento
- Articolo 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, N. 313;
- Autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 7/2014 (trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rif. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Richiesta Certificato Penale del Datore di Lavoro Privato
Nell'ambito dello svolgimento di attivit� professionali o attivit� volontarie organizzate comportanti il contatto diretto e abituale con minori, il datore di lavoro � soggetto alla richiesta del Certificato Penale della persona che intende assumere.
Lo stesso pu� inoltrare richiesta di tale documento alla Procura della Repubblica, presso l�ufficio del Casellario del Tribunale di competenza, utilizzando lo specifico modello 3bis, ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR 313/2002.
Richiesta Certificato Penale del Datore di Lavoro Pubblico
Anche per quanto riguarda il pubblico impiego, il Certificato Penale deve essere richiesto per lo svolgimento di attivit� professionali o attivit� volontarie organizzate comportanti il contatto diretto e abituale con minori.
La richiesta va inoltrata alla Procura della Repubblica, presso l�ufficio del Casellario del Tribunale di competenza utilizzando il modello 6a.
Sia per il datore di lavoro privato che per il datore di lavoro pubblico il certificato deve essere richiesto nei casi in cui venga finalizzato il rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive, ovvero con regolare contratto di assunzione, essendo escluse altre forme di collaborazione che non siano inquadrate in un definito rapporto di lavoro.
Salta al contenuto
LA RICHIESTA DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO PUÒ COSTITUIRE UN’ILLEGITTIMA INTRUSIONE NELLA PRIVACY DEL LAVORATORE
Con recente sentenza [Trib. Milano n. 285 del 1.02.2019] i giudici lombardi hanno chiarito cosa succede in caso di condanne penali non comunicate dal lavoratore al datore in fase di assunzione.
Ciò che comunemente viene chiamato certificato penale – ossia il casellario giudiziale – è un documento che viene rilasciato dalla Procura della Repubblica ad istanza dell’interessato, in cui vengono indicate tutte le condanne penali subite dal richiedente e che può essere consegnato solo a quest’ultimo, senza che sia dunque possibile, salvo delega, chiedere il casellario di un’altra persona.
Cosa diversa è il certificato carichi pendenti che, invece, indica i procedimenti penali in corso non ancora sfociati in una sentenza di condanna.
In merito alla possibilità di chiedere il certificato carichi pendenti vige un assoluto divieto: infatti, come precisato dalla Cassazione [sent. n. 19012 del 17.07.2018] si interferirebbe sulla presunzione di innocenza di ogni cittadino fino a sentenza definitiva di condanna.
Invece, nel settore privato, il datore di lavoro non può richiedere un casellario giudiziario al futuro dipendente (né fare indagini sulla sua vita privata) salvo nel caso in cui la mansione che gli viene assegnata sia di responsabilità. È l’art. 8 dello Statuto dei lavoratori che lo vieta e le uniche eccezioni possibili sono:
– se a prevedere la produzione del certificato penale è il Contratto collettivo di lavoro, per via della delicatezza delle funzioni che andrà a ricoprire il dipendete (si pensi ad esempio a chi maneggia denaro, come un cassiere di banca);
– se si tratta di un lavoro che pone il dipendente a contatto con minorenni (si pensi all’insegnante dell’asilo privato). Fuori da questi casi l’azienda non può chiedere il certificato penale prima dell’assunzione, in quanto ciò costituirebbe un’illegittima intrusione nella privacy del lavoratore.
A tutto ciò, il tribunale di Milano ha aggiunto un ulteriore aspetto: il lavoratore condannato in via non definitiva non ha l’obbligo, al momento del colloquio di lavoro o successivamente, di informare l’azienda del procedimento penale: la sua reticenza è, dunque, perfettamente legittima. I giudici lombardi hanno, pertanto, confermato che sul lavoratore non grava un generico onere, all’atto dell’assunzione, di riferire l’esistenza di carichi pendenti o condanne penali a proprio carico, salvo non sussista specifica richiesta in tal senso del datore, come visto possibile solo in ipotesi tassative.
DIVIETO ASSOLUTO PER IL DATORE DI RICHIEDERE AL LAVORATORE IL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI; CASELLARIO GIUDIZIARIO SOLO AL RICORRERE DI DETERMINATE CIRCOSTANZE; NIENTE OBBLIGO PER IL LAVORATORE DI COMUNICARE L’ESISTENZA DI CARICHI PENDENTI O CONDANNE PENALI A PROPRIO CARICO